La notizia che sia stato indetto un referendum avente ad oggetto tre quesiti referendari per la riforma della normativa battezzata Lorenzin, dal nome del Ministro della Salute all’epoca del suo varo, ha provocato e sta provocando ormai un contrasto di opinioni ed un acceso dibattito a favore e contro tale iniziativa, che vedrà l’inizio della raccolta delle 500 mila firme necessarie per promuovere tali referendum il 15 marzo prossimo e la sua conclusione il 15 giugno, al fine di giungere ai passi successivi del loro vaglio formale da parte della Cassazione e del seguente eventuale giudizio di ammissibilità nel merito da parte della Corte Costituzionale.
Ma in cosa consistono i tre quesiti e dove vorrebbero portare?
Il primo quesito, in sintesi, è finalizzato ad abolire l’obbligo vaccinale per i minori da 0 a 16 e per i minori stranieri non accompagnati, nonché la connessa sanzione pecuniaria da 100 a 500 euro prevista per chi violi tale obbligo. Vengono poi effettuati aggiustamenti al sistema di controllo dei vaccini e delle vaccinazioni poiché collegati logicamente all’obbligo, eliminando la verifica periodica (mai in sostanza attuata) da parte dl Ministero della Salute per valutare l’eliminazione della obbligatorietà di alcuni vaccini ed eliminando altresì l’obbligo di inserimento nell’Anagrafe Nazionale Vaccini dei soggetti minori da vaccinarsi.
Viene infine abrogata la attuale stretta limitazione delle esenzioni o dei differimenti vaccinali collegata all’“accertato pericolo per la salute”, specificamente documentato da parte dei soli medici di Medicina Generale o Pediatri di libera scelta.
Siamo quindi in presenza di abrogazioni che perseguono l’obiettivo primario da una parte della restituzione al genitore ed a chi ne faccia le veci, della possibilità e libertà di valutare responsabilmente nell’interesse del minore, di consentire di procedere o meno nei suoi confronti alla somministrazione vaccinale, dall’altra, al medico professionista (e non quindi alle sole categorie mediche che siano vincolate all’apparato pubblico da convenzioni peraltro generatrici in genere di lauti profitti economici, costituite dai Medici di Medicina Generale e dai Pediatri di Libera Scelta), di consigliare in scienza e coscienza se sia nell’interesse del minore “sano” essere vaccinato o meno.
Si tratta nell’ultimo caso di una modifica che andrebbe a valorizzare l’obbligo di prescrizione medica prevista dalla scheda tecnica di ogni vaccino attualmente oggetto di somministrazione obbligatoria, consentendo a ciascun minore di poter contare su un medico che evidentemente adotterebbe tale prescrizione con grande accuratezza, previ i dovuti controlli e visite, onde evitare eventuali responsabilità professionali, stante la delicatissima circostanza costituita dal fatto che tale prescrizione medica riguarderebbe un soggetto minore per la maggior parte di casi “sano”.
Peraltro il medico dovrebbe attuare in maniera completa ed esaustiva la normativa sul consenso informato, dando l’informativa come previsto dalla norma, e cioè in modo completo, aggiornato e comprensibile con riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché con riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi.
Ciò, mentre attualmente tale informativa avviene di fatto in maniera sostanzialmente generica e, quindi, tendenzialmente carente, poiché generalmente non preceduta da una personale ed accurata visita medica e valutazione clinica ai fini della futura vaccinazione, ed è implementata dalla ASL solo in caso di mancata vaccinazione, previa convocazione degli esercenti la patria potestà o dei tutori o dei diversi altri soggetti affidatari, al fine di sollecitare l’effettuazione della vaccinazione ed in previsione dell’incardinamento del procedimento sanzionatorio collegato alla mancata vaccinazione.
Tale attuale modalità informativa si ritiene peraltro sia in contrasto con quanto stabilito dalla sentenza n. 14 del 2023 della Corte Costituzionale, la quale ha stabilito che la “natura obbligatoria del vaccino non escluda la necessità di raccogliere il consenso informato, che viene meno solo nei casi espressamente previsti dalla legge, come disposto dal comma 1 dell’art. 1 della legge n. 219 del 2017”; tuttavia, non si rinviene nella legge Lorenzin una norma che “espressamente” non preveda il consenso informato per e vaccinazioni obbligatorie ivi previste ed anche la predetta eventuale informativa integrativa fornita ASL viene qualificata come ”ulteriore“ dalla stessa norma che la prevede, presupponendo quindi evidentemente una già intervenuta informativa.
Votando sì al primo quesito referendario quindi ci si troverebbe, per quanto concerne gli obblighi vaccinali, dal punto di vista medico in presenza di un radicale cambio di paradigma rispetto a quello attuale, il quale è impostato perché il medico sia impegnato a valutare in via principale eventuali condizioni contrarie alla compatibilità vaccinale rispetto a quella ritenuta presuntivamente sussistente dal legislatore per la generalità dei bambini e ragazzi sani che si trovino nella fascia di età soggetta a tali obblighi.
Anche in caso di approvazione del quesito resterebbe invece totalmente integra la gratuità della somministrazione e gli altri connessi sistemi pubblici di supporto ad essa per chi valutasse di far vaccinare il minore ad esso affidato; resterebbe quindi la libera possibilità di valutare e consentire di fargli effettuare le vaccinazioni previste dalla legge Lorenzin previa idonea prescrizione medica.
Il secondo quesito in sintesi è finalizzato all’obiettivo principale della abrogazione della sanzione sostanziale costituita dal divieto di accesso ai servizi educativi per l’infanzia ed alle scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie in caso di mancata presentazione di idonea documentazione comprovante l’esonero, l’omissione o il differimento delle vaccinazioni obbligatorie, o in mancanza di presentazione della formale tempestiva richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie.
A tale obiettivo primario è collegata dal quesito anche l’abolizione del sistema informativo finalizzato alla irrogazione della sanzione del suddetto divieto di accesso ai servizi educativi per l’infanzia ed alle scuole dell’infanzia, ed alla irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art 1 della Legge Lorenzin, che vede i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie, in prima linea nel comunicare alle ASL competenti a fini anche sanzionatori il mancato rispetto degli obblighi vaccinali. Inoltre, lo stesso quesito prevede l’abolizione della partecipazione diretta di questi soggetti, per quanto di rispettiva competenza, alle procedure di irrogazione delle sanzioni pecuniaria e di impedimento all’ accesso su illustrate.
Infine, il terzo quesito ha come obiettivo principale assicurare la somministrazione di vaccini monocomponenti ai minori che risultino già essersi immunizzati contro talune delle patologie al cui contrasto sono dirette le vaccinazioni pediatriche obbligatorie previste dalla legge Lorenzin. Al riguardo è bene ricordare che originariamente il DL 73 del 2017 introduttivo della normativa in questione, all’art 1 comma 2 prevedeva solo che “L’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991, ovvero dagli esiti dell’analisi sierologica, esonera dall’obbligo della relativa vaccinazione”.
Invece in sede di legge di conversione a tale periodo è stato aggiunto dalla L. 119 del 2017 che “Conseguentemente il soggetto immunizzato adempie all’obbligo vaccinale di cui al presente articolo, di norma e comunque nei limiti delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale, con vaccini in formulazione monocomponente o combinata in cui sia assente l’antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione”.
Ebbene tale aggiunta normativa ha prodotto attualmente un risultato a dir poco preoccupante. Difatti sul mercato, per questioni evidentemente legate a scelte commerciali della case farmaceutiche, le vaccinazioni monocomponenti scarseggiano, e tale condizione ha prodotto la conseguenza che bambini e ragazzi immunizzati verso una o più malattie siano costretti per adempiere all’obbligo vaccinale ad iniettarsi vaccini combinati riguardanti sia le malattie verso le quali non siano immunizzati che quelle stesse verso le quali abbiano invece già sviluppato l’immunità: ciò, con una conseguente parziale inutilità vaccinale e un inutile, e, secondo certi medici, anche rischioso, appesantimento del sistema immunitario del minore. Oltre che con evidente sperpero di risorse pubbliche, trattandosi di vaccinazioni gratuite, poiché a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
La approvazione del terzo quesito in sostanza determinerebbe l’imposizione dell’utilizzo di vaccini monocomponenti in caso di intervenuta immunizzazione da parte del minore verso una o più malattie per le quali è prevista la vaccinazione obbligatoria.
Avv. Antonio Verdone – Cassazionista membro della Associazione Avvocati Liberi
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