Nelle ultime settimane si è molto parlato, da un punto di vista prettamente politico, del “reddito di cittadinanza”.
Per non offrire il fianco a fraintendimenti o strumentalizzazioni elettorali, quindi, la nostra “Agorà” ha voluto programmare la trattazione di una recente ed interessante sentenza al dopo elezioni.
E così queste settimane ci soffermeremo sulla pronunzia con la quale è stata affrontata la rilevanza assunta dal reddito di cittadinanza in merito alla domanda di assegno di divorzio.
L’Autorità Giudiziaria, chiamata a pronunziarsi sulla richiesta di assegno divorzile, ha preso le mosse dai principi sanciti dalla Corte di Cassazione, dei quali ci siamo già occupati in precedenti articoli della rubrica “L’Agorà del Diritto”.
È stato, quindi, ribadito il principio che “l’assegno di divorzio deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole in funzione perequativo compensativa del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali – reddituali che il richiedente l’assegno ha l’onere di dimostrare nel giudizio al fine di contribuire ai bisogni della famiglia”.
Ancora, è stato sottolineato che al fine di procedere con l’esame della richiesta di assegno di divorzio, il Giudice dovrà comparare le condizioni economico – patrimoniali di entrambi i coniugi e dovrà dare “particolare rilievo al contributo fornito dall’ex coniuge richiedente l’assegno, alla formazione del patrimonio comune nonché di quello personale dei singoli coniugi, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all’età dell’avente diritto”.
Dopo aver chiarito i principi da applicare al caso, il Tribunale ha ritenuto di revocare l’assegno di mantenimento, in precedenza posto a carico del marito, in quanto:
1)si trattava di un matrimonio di breve durata (due anni);
2)è stato riscontrato che il patrimonio familiare e/o personale del marito non si era incrementato con l’apporto della moglie;
3)la moglie non aveva dimostrato la rinuncia ad aspirazioni personali o professionali;
4)la donna era beneficiaria del reddito di cittadinanza.
E’, quindi, evidente che tale ultimo aspetto (il percepimento del reddito di cittadinanza) diviene un aspetto centrale nell’indagine volta a stabilire se il coniuge economicamente più debole ha, o meno, diritto all’assegno di mantenimento o divorzile.
Avv. Emilio Graziuso – Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca
In collaborazione con: www.gazzettadellemilia.it