“Sono conduttore di un immobile detenuto in locazione ad uso commerciale. Si sta avvicinando la seconda scadenza del contratto di locazione ed esso non è stato rinnovato.
Dovrò, quindi, rilasciare l’immobile. Vorrei sapere se il proprietario potrebbe chiedermi somme per l’usura di alcune parti dell’immobile dovute all’utilizzo dello stesso o il ripristino a mia cura e spese delle stesse”.
Grazie al quesito posto dal nostro lettore, questa settimana “L’Agorà del Diritto” è dedicata ad un aspetto particolare del contratto della locazione ad uso diverso da quello abitativo.
In linea di massima, al momento del rilascio dell’immobile, al conduttore non può essere imputata alcuna forma di responsabilità derivante dal deterioramento o dall’usura del bene locato, o di parte dello stesso, derivanti dall’utilizzo dello stesso.
Ovviamente, per escludere la responsabilità del conduttore e, pertanto, eventuali conseguenze per lo stesso, occorre che l’utilizzo dell’immobile sia stato conforme alla destinazione d’uso dello stesso ed al contratto di affitto.
In ogni caso, durante la durata della locazione, il conduttore dovrà aver assunto un comportamento improntato sulla correttezza, buona fede e diligenza, ad esempio, adottando misure volte ad evitare l’accentuarsi dei segni e degli eventuali danni derivanti dell’usura del locale o di parte di esso.
Come nelle altre risposte che, in materia contrattuale, abbiamo fornito ai lettori dell’ “Agorà”, anche oggi precisiamo che esse sono fornite in modo generale e semplicemente informativo.
Per essere più precisi, infatti, bisognerebbe conoscere il contenuto del contratto stipulato tra proprietario e conduttore.
Questi ultimi, infatti, potrebbero, derogare al principio sopra esposto.
E così, le parti potrebbero, ad esempio, prevedere, a carico del conduttore, l’obbligo di corresponsione, al momento della riconsegna dell’immobile, di una somma a titolo di indennizzo per il deterioramento legato all’usura del bene o di parti di esso, anche se l’utilizzo posto in essere, sia stato del tutto ordinario e, comunque, conforme alla destinazione d’uso.
Ed ancora, nel contratto potrebbe essere stato espressamente previsto che il conduttore si obbliga a restituire l’immobile nello stato nel quale gli è stato consegnato al momento della stipula della locazione, eliminando, quindi, a propria cura e spese, alla riconsegna eventuali deterioramenti dovuto al mero uso ed al trascorrere del tempo.
Avv. Emilio Graziuso – Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca