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Home Attualità Italia Oltre la sentenza Roggero: perché la legittima difesa deve distinguere tra reazione e vendetta

Oltre la sentenza Roggero: perché la legittima difesa deve distinguere tra reazione e vendetta

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La drammatica vicenda giudiziaria di Mario Roggero – il gioielliere di Grinzane Cavour condannato per l’uccisione di due rapinatori – impone una riflessione profonda che vada ben oltre il singolo fatto di cronaca. Come abbiamo già avuto modo di evidenziare su queste colonne, la legittima difesa (art. 52 c.p.) non è un diritto di punire, ma una “scriminante” basata sulla proporzionalità della difesa rispetto all’offesa, nonché sulla necessità e sull’attualità del pericolo. La normativa vigente, pur a seguito delle riforme del 2006 e del 2019, che hanno introdotto una “presunzione di proporzionalità della difesa” quando l’aggressione avvenga nella propria abitazione o sul luogo di lavoro, continua tuttavia a portare con sé l’impostazione di fondo del 1930, senza apportare alcuna correzione ai criteri di necessità e attualità della difesa, e fallisce nel momento in cui pretende dalla vittima di un reato violento una lucidità di giudizio e di comportamento del tutto incompatibile con il terrore del momento. Inoltre, la presunzione di proporzionalità introdotta, operando solo nei luoghi di dimora o domicilio, costituisce di fatto una “finzione giuridica” che comporta trattamenti differenti ove l’aggressione, iniziata all’interno delle mura domestiche, si trasferisca poi al di fuori di esse.

Muovendo da questa premessa fondamentale, occorre compiere un passo ulteriore per giungere a una soluzione che garantisca una tutela effettiva alle vittime di un’aggressione. Nel precedente intervento si ipotizzava l’inserimento, nell’articolo 52 c.p., di una “presunzione relativa di necessità e attualità del pericolo” durante una rapina o un’aggressione, estesa anche alla sua immediata continuità temporale e spaziale. La chiave di volta per giustificare l’introduzione di tale presunzione – che dovrebbe valere per tutte le ipotesi di legittima difesa – risiede proprio nel ribaltare l’argomento cardine di chi oggi applaude alla condanna di Roggero, ovvero la convinzione che un’assoluzione avrebbe legittimato il “Far West” e la giustizia privata. Chi sostiene questa tesi cade infatti in un malinteso di fondo. La giustificazione teorica di questa presunzione è insita nell’essenza stessa dell’istituto della legittima difesa, il cui presupposto è da sempre la legittimità della reazione e mai della vendetta.

Tra questi due concetti intercorre infatti una profonda e netta distinzione concettuale, emotiva e temporale. La reazione è il prolungamento immediato dell’aggressione subita. Si tratta di un comportamento d’impulso, scatenato dalla violenza in atto: paura, rabbia, scarica d’adrenalina e stress incontrollabile. Chi reagisce nella continuità temporale e spaziale dell’evento non sta ponderando freddamente i cavilli della legge, né intende ergersi a giudice: sta affrontando le conseguenze di un trauma grave nel quale è stata messa a rischio la propria incolumità fisica ed emotiva. La vendetta, al contrario, non è una reazione, ma un’azione differita. Essa si sviluppa soltanto dopo che il fatto principale si è definitivamente concluso e la situazione di minaccia si è stabilizzata. La vendetta non nasce dall’emozione travolgente del momento, ma da un disegno meditato – o persino premeditato – volto a punire un’offesa subita nel passato. Tra la reazione d’impulso e la vendetta meditata intercorre dunque un preciso e ben individuabile intervallo temporale e psicologico.

A questo riguardo, occorre evitare un ulteriore equivoco: riconoscere una più ampia tutela alla reazione immediata della vittima non significa affatto introdurre una licenza di uccidere, né sottrarre la condotta difensiva a qualsiasi controllo giudiziario. Significa, piuttosto, chiedere al giudice di valutare il comportamento della persona aggredita secondo una prospettiva realmente aderente alla dinamica concreta dei fatti, evitando che il giudizio ex post, formulato nella tranquillità dell’aula processuale, finisca per sovrapporsi artificialmente alla percezione ex ante di chi, pochi istanti prima, ha subito una minaccia grave e improvvisa. L’attualità del pericolo, infatti, non può essere ricostruita soltanto attraverso una scansione astratta e quasi fotografica dei singoli momenti dell’aggressione, come se la vittima fosse sempre in grado di individuare con precisione l’istante nel quale il rischio cessa giuridicamente di esistere. Nella realtà, soprattutto nelle aggressioni violente e nelle rapine, l’evento presenta spesso una continuità materiale e psicologica che non consente separazioni nette tra un “prima” e un “dopo”. La fuga dell’aggressore, ad esempio, non determina necessariamente, nello stesso istante, anche la cessazione della percezione del pericolo da parte dell’aggredito, specialmente quando tutto si svolge nell’arco di pochi secondi e in uno spazio estremamente circoscritto.

È proprio in questa zona temporale di immediata continuità che l’ordinamento dovrebbe accordare una tutela più intensa alla vittima, fermo restando il limite invalicabile rappresentato dalla trasformazione della reazione in una condotta autonomamente punitiva. Una presunzione relativa, per sua natura superabile attraverso la prova contraria, non eliminerebbe dunque il sindacato del giudice, ma ne sposterebbe correttamente il punto di osservazione: non più la pretesa, irrealistica, che l’aggredito dimostri di avere calibrato in pochi istanti ogni propria scelta, bensì la verifica che non vi sia stata una cesura effettiva tra aggressione e reazione tale da trasformare quest’ultima in vendetta. In questo modo la legge continuerebbe a reprimere senza esitazione ogni autentica forma di giustizia privata, ma cesserebbe di trattare come potenziale aggressore chi, nell’immediatezza di un fatto traumatico, continua a percepirsi ragionevolmente come vittima di un pericolo non ancora definitivamente concluso.

Sulla base di questo sviluppo concettuale, riteniamo necessaria una riforma dell’articolo 52 c.p. mediante l’inserimento di un nuovo comma che renda esplicitamente lecita la reazione della vittima fintanto che essa sia strettamente connessa, temporalmente e spazialmente, con l’aggressione iniziale. Ovvero fino a quando gli aggressori non si siano chiaramente ed effettivamente allontanati o non abbiano palesemente cessato l’aggressione, ad esempio deponendo le armi o venendo neutralizzati. Pertanto, anche ove gli aggressori siano usciti dal domicilio della vittima e si trovino nelle immediate vicinanze, la legge dovrebbe presumere la sussistenza dello stato di pericolo o l’impossibilità, per la vittima, di discernere la fine della minaccia. Una simile riforma farebbe finalmente chiarezza su un principio di giustizia sostanziale: è il delinquente – ovvero chi innesca l’aggressione – a doversi assumere la piena ed esclusiva responsabilità di tutte le conseguenze scaturite dall’aggressione da lui promossa.

Ciò introdurrebbe anche un’inversione dell’onere della prova: spetterebbe all’accusa dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la minaccia era palesemente terminata e che la condotta della vittima non è stata una reazione emotiva contestuale, bensì un’azione punitiva e meditata, maturata dopo un effettivo intervallo temporale. Senza contare che tale modifica destituirebbe di legittimità anche l’eventuale richiesta di risarcimento da parte del malvivente, ove sia rimasto ferito, o da parte dei familiari, in caso di morte, rendendo superflua l’approvazione di leggi ad hoc per sterilizzare paradossali richieste di indennizzo.

Il punto, allora, non è scegliere tra l’impunità della vittima e l’impunità dell’aggressore, né contrapporre in modo ideologico sicurezza e garanzie. Il problema è individuare il momento nel quale l’ordinamento può ragionevolmente pretendere che una persona appena aggredita torni a esercitare una piena capacità di ponderazione. Se la legge ignora questa dimensione temporale e psicologica, il rischio è di costruire un modello di legittima difesa formalmente rigoroso ma sostanzialmente irrealistico: un modello nel quale la vittima viene giudicata sulla base di una lucidità che, proprio a causa dell’aggressione, può essere temporaneamente compromessa. La presunzione relativa che proponiamo servirebbe esattamente a colmare questa distanza tra la norma astratta e la realtà concreta.

Essa non dovrebbe operare indefinitamente, né potrebbe coprire inseguimenti protratti, regolamenti di conti o condotte maturate quando ogni situazione di pericolo sia ormai chiaramente cessata. Il suo spazio applicativo dovrebbe coincidere con l’immediata continuità dell’evento: pochi istanti, la medesima sequenza fattuale, la stessa concitazione, l’assenza di una cesura concreta che restituisca alla vittima il tempo e la possibilità di recuperare pienamente il controllo della situazione. Proprio questa delimitazione consentirebbe di distinguere con maggiore precisione la reazione dalla vendetta e, nello stesso tempo, di impedire che la nozione di “attualità del pericolo” venga applicata in modo meramente istantaneo e astratto.

Una riforma costruita in questi termini avrebbe, quindi, una funzione di equilibrio. Da un lato, manterrebbe fermo il monopolio statale della punizione e l’illiceità di qualsiasi azione vendicativa; dall’altro, riconoscerebbe che chi subisce un’aggressione non può essere trasformato, pochi secondi dopo, in un freddo interprete delle categorie penalistiche. Il diritto deve certamente porre limiti alla forza privata, ma quei limiti, per essere giusti, devono misurarsi anche con la realtà umana nella quale la condotta si produce. È su questa linea di confine – tra pericolo ancora percepibile e pericolo definitivamente cessato, tra impulso difensivo e deliberazione punitiva – che dovrebbe concentrarsi la futura disciplina.

In definitiva, una legittima difesa più aderente alla realtà non coincide affatto con il “Far West”. È, al contrario, una disciplina capace di distinguere con maggiore nettezza ciò che oggi rischia di essere confuso: da una parte la reazione immediata di chi è stato posto violentemente in una situazione di pericolo; dall’altra la vendetta di chi, cessata quella situazione, decide autonomamente di punire. Solo la seconda appartiene alla logica della giustizia privata. La prima, quando rimanga inscritta nell’immediata continuità temporale, spaziale e psicologica dell’aggressione, merita invece di essere valutata dall’ordinamento con una presunzione favorevole alla vittima e con criteri che tengano conto non soltanto della geometria astratta dell’evento, ma anche della sua concreta e drammatica realtà.

Maurizio Giordano e Daniele Trabucco

In collaborazione con: www.gazzettadellemilia.it

Foto copertina: imagine generata dall’AI

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