Ormai è appurato che la proposta referendaria riguardante i tre quesiti referendari aventi ad oggetto la legge Lorenzin abbia diviso l’area di coloro che avevano sinora espresso una linea comune ed un minimo comune denominatore nell’opporsi all’imposizione vaccinale riguardante la vaccinazione contro la Sars-Cov2-2.
Difatti con riferimento a tale ultimo obbligo vaccinale gli stessi attori che attualmente si dividono in relazione alla proposta referendaria riguardante la legge Lorenzin, esprimevano un comune sentire che li portava a sentirsi uniti e coesi nella lotta comune contro ciò che veniva percepito umanimamente e valutato giuridicamente da tanti giuristi, compreso il sottoscritto, una vera è propria aggressione alle libertà ed ai diritti fondamentali della persona umana.
A quelle libertà ed a quei diritti che devono essere considerati diritti e libertà riconosciuti e non dati o concessi, perché fondamento stesso della essenza dell’ essere umano, poiché connaturati in esso, sua parte integrante ed inscindibile, tra i quali in primis l’essere padrone del proprio corpo e della propria salute, e potersi autodeterminare nelle scelte che li riguardano: il cosiddetto “Habeas Corpus”.
Ma quali sono i dubbi e le contrarietà più diffuse rispetto alle tre proposte referendarie?
1) Alcuni sostengono che la Legge Lorenzin tenda attualmente di fatto a non essere attuata con “palese” distrazione da parte degli organi pubblici che sarebbero deputati a farlo, come se si fosse nel tempo creato per una sorta di accordo tacito di non belligeranza tra i genitori (o chi ne fa le veci) e questi ultimi. Che quindi l’appoggio ai referendum ed il clamore pubblico che questi potrebbero determinare, rischierebbero di risvegliare il cosiddetto “can che dorme”.
Ebbene è agevole rispondere a tale osservazione che il “can che dorme” si potrebbe anche svegliare da solo, ed avrebbe in quel caso tutti i mezzi per mordere in profondità, costituiti da una normativa che continuerebbe ad istituire l’obbligo vaccinale e sarebbe perfettamente integra ed efficiente nell’attuarlo, attraverso i collegati sistemi sanzionatori e di stretta e penetrante sorveglianza vaccinale. Si rileva quindi che non ci si possa affidare allo stato d’animo del funzionario pubblico o del Governo di turno, restando nel frattempo potenziali ostaggi di un sistema vaccinale obbligatorio quali quello in esame , che presenta grandi criticità .
E’ bene al riguardo infatti rilevare che attualmente la farmacovigilanza sulle vaccinazioni pediatriche si svolga con modalità passive, e cioè si basi interamente sulla spontaneità delle segnalazioni per iniziativa e motivazione dei soggetti vaccinati o degli operatori sanitari ove vengano in possesso di informazioni su eventi avversi collegati alle vaccinazioni, generalmente a cura degli stessi genitori o affidatari dei vaccinati. Si tratta quindi di un sistema di vigilanza assolutamente carente, legato perlopiù alla volontà da parte dei vaccinati e per loro dei loro genitori e di che ne faccia le veci, di farsi parte attiva, e spesso è sottoposto ad un rigido filtro dei medici e degli operatori sanitari, che tendono a segnalare le reazioni avverse solo qualora sia piuttosto evidente il loro collegamento causale alla vaccinazione, evitando di segnalare i casi meramente sospetti, impedendo quindi i dovuti approfondimenti con riguardo a questi ultimi.
Si tratta di un metodo di vigilanza che si contrappone a quella effettuata con modalità attive che invece cerca di accertare completamente tutti gli eventi avversi, attraverso un processo pre-organizzato continuo che abbia la finalità di monitorare il soggetto vaccinato in seguito alla intervenuta vaccinazione. Come immaginabile, lo scarto tra i dati raccolti con il metodo di sorveglianza passiva e quelli raccolti con il metodo attivo tende generalmente ad essere molto ampio, con una proporzione assai maggiore di eventi avversi individuati da quest’ultimo. Peraltro, vi è da segnalare che nel caso dei vaccini pediatrici vi sia anche un esempio concreto e purtroppo molto preoccupante di tale diversa precisione di misurazione tra i due metodi di farmacovigilanza.
Esso è costituito da uno studio condotto dalla Regione Puglia proprio su un vaccino pediatrico quadrivalente pubblicato nel n. 3 di Ottobre – Dicembre 2018 dell’ OER Puglia – Trimestrale dell’Osservatorio Epidemiologico Regionale , con riferimento al periodo vaccinale 2013 – 2017, dalla quale emerge la suddetta preoccupante sproporzione tra i risultati dei due metodi di vigilanza adoperati per lo studio, attivo e passivo, con il primo riportante un numero di rilievo di casi nettamente superiore al secondo.
2) Un’altra obiezione che viene sollevata contro l’opportunità di procedere a referendum con i tre quesiti sopra esaminati è che il legislatore, tendenzialmente ritenuto dai più contrario alla riforma proposta con i quesiti referendari, potrebbe vanificare l’esito referendario in caso di approvazione dei quesiti, con la introduzione di una nuova normativa gemella da sostituirsi a quella precedente.
Al riguardo tuttavia vi è da rilevare che l’ eventuale ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare espressa mediante referendum – laddove la normativa introducesse una nuova disciplina della materia, senza modificare né i principi ispiratori della complessiva disciplina normativa preesistente, né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetto – sarebbe costituzionalmente illegittima, in quanto si porrebbe in palese contrasto con l’intento abrogativo perseguito mediante referendum e, quindi, con l’art 75 della Costituzione Italiana che prevede e disciplina, ma anche tutela costituzionalmente, l’istituto referendario, come peraltro affermato dalla sentenza 199 del 2012 Corte Cost e dalla sent. n. 68/1978, in essa richiamata (vedi anche in proposito le sentenze della stessa Corte nn. 9/1997, 468/90, 32/93 e 33/93).
Allo stesso tempo anche l’eventuale modifica della normativa effettuata dal legislatore preventivamente con la finalità di sottrarre ai quesiti referendari il loro oggetto si ritiene dovrebbe rispettare le stesse linee dettate dalle citate pronunce della Corte Costituzionale, onde evitare lo scippo preventivo fraudolento e costituzionalmente illegittimo delle prerogative attribuite dalla Costituzione allo strumento referendario.
3) Una ulteriore obiezione formulata contro il referendum in esame è che vi siano grandi probabilità che non vengano raccolte le cinquecentomila firme per portare avanti i tre quesiti, o che se si raccogliessero e passassero gli altri filtri e si andasse al voto, che gli stessi quesiti non raggiungerebbero comunque il voto utile perché possano essere approvati: si paventa quindi che il referendum, ove si giungesse al voto, non arriverebbe a raggiungere il quorum della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto al voto, o che laddove fosse raggiunto tale quorum non verrebbe in ogni caso raggiunto quello della maggioranza dei voti validamente espressi a favore dell’abrogazione.
Tale paventata probabilità sarebbe in particolare fondata da chi sostiene l’obiezione in esame, sulla bassissima possibilità di poter contare su mezzi di informazione di grande portata per informare l’elettorato sui contenuti referendari e sugli obiettivi degli stessi, contrapposta invece alla strapotenza dei mass media, che presumibilmente appoggerebbero la visione statalista ritenuta da sempre sfavorevole alla abrogazione e riforma di tali obblighi vaccinali. Gli stessi obiettori osservano inoltre che in caso sconfitta elettorale l’esito nefasto del voto avrebbe un effetto boomerang, legittimando e rafforzando ulteriormente la attuale normativa che si vorrebbe abrogare.
Ebbene, alla argomentazione contraria al referendum appena illustrata vi è da ribattere che non si vede come si possa legittimare o addirittura rafforzare una normativa che sia già completa, esaustiva e potenzialmente assai efficace ed aggressiva nei suoi tre aspetti fondamentali, rappresentati dall’ obbligatorietà vaccinale, dal sistema sanzionatorio legato alla sua violazione, e dalla sorveglianza attiva sulla corretta attuazione di tale obbligatorietà. Inoltre, vi è da osservare che proprio perché non si potrebbe contare autonomamente sull’appoggio di mass media e di altri strumenti di ampia portata comunicativa per puntare il faro dell’opinione pubblica sulle criticità alla cui soluzione è diretta la proposta referendaria, lo strumento referendario potrebbe invece, diversamente, costituire l’esca perché ciò accada, perché si parli di tali criticità: tutto ciò, peraltro, in un periodo storico, quale quello attuale, di particolare favore in virtù della grande sensibilità accesa nella popolazione Italiana dai tanti scandali emersi in relazione sia alla vaccinazione obbligatoria contro il COVID 19 che all’ OMS.
La personale speranza, per quanto sopra illustrato, è, quindi, che l’area di coloro che sarebbero d’accordo con le abrogazioni proposte dai quesiti referendari, ma che ritenessero di ostacolarne il corso per una delle motivazioni sopra illustrate, cambino idea ed uniscano le forze invece per sostenerli, e cercare così di perseguire l’obiettivo di ergere a tutela dei nostri minori uno scudo a difesa di uno dei diritti e delle libertà fondamentali della persona umana, quale deve essere considerato l’habeas corpus, sostenendo a tal fine la restituzione ai genitori ed agli altri soggetti affidatari dei minori vaccinandi, della pienezza del potere/dovere di attuare tale preziosissima tutela.
Avv. Antonio Verdone – Cassazionista, membro della Associazione Avvocati Liberi