Questa settimana torniamo su un argomento che ha, in passato, destato un particolare interesse tra i nostri lettori, ossia il risarcimento del danno da movida.
Nei giorni scorsi, infatti, anche la Corte di Cassazione si è espressa sul risarcimento del danno da movida stabilendo che il Comune ha l’obbligo di essere diligente nel gestire i suoi beni, compresa la pubblica via.
Di conseguenza l’Ente locale può essere condannato a risarcire i danni subiti dai residenti a causa del rumore notturno, oltre che a ridurre il rumore ad un livello tollerabile.
La responsabilità del Comune sussiste anche se il rumore proviene da amplificatori posti all’esterno dei locali o dagli avventori che sostano fuori da essi.
E così, la responsabilità del Comune di natura diversa, ovviamente, rispetto a quella del gestore del locale non si sostituisce ad essa ma si aggiunge.
Da tale principio scaturisce che, ove ne sussistono i presupposti, chi si ritiene danneggiato, ad esempio per violazione del proprio diritto alla salute, alla vita familiare o alla proprietà privata, potrà chiedere il risarcimento sia al Comune sia al gestore del locale dal quale proviene il rumore molesto.
Al di là della responsabilità di quest’ultimo, che non costituisce oggetto del nostro articolo di oggi, e volendoci soffermare sulla responsabilità del Comune, quest’ultimo risponde, ove ne ricorrono gli estremi, per responsabilità omissiva per non aver utilizzato le più opportune misure per prevenire o fermare la propagazione di danni da movida.
Avv. Emilio Graziuso – Cassazionista e Dottore di Ricerca
Presidente dell’Associazione Nazionale: “Dalla Parte del Consumatore”
In collaborazione con: www.gazzettadellemilia.it