Quando un diritto di credito derivante da finanziamento si estingue per prescrizione?
In altri termini, quanto tempo hanno banche, finanziarie, agenzie di recupero crediti per pretendere il pagamento di un contratto di finanziamento o di mutuo?
Questo quesito è posto spesso alla nostra redazione dai lettori dell’“Agorà del Diritto” e questa settimana cercheremo di fornire loro una risposta.
È bene precisare che il termine di prescrizione di finanziamenti o mutui è di dieci anni sia per quanto concerne il capitale sia gli interessi, il debito scaturente dal contratto è, infatti, unico al di là delle voci che lo compongono.
È importante, però, individuare correttamente il termine dal quale decorre il termine decennale di prescrizione.
Esso, infatti, non coincide con la data di stipula del contratto e neppure con la data di scadenza della singola rata, eventualmente, inadempiuta.
Come ha specificato, in più occasioni la giurisprudenza occupatasi della materia, l’obbligazione di pagamento del finanziamento o del mutuo è una obbligazione unica, anche se frazionata in singole rate.
Di conseguenza, il termine di prescrizione di dieci anni decorre dalla data prevista per il pagamento dell’ultima rata del contratto.
E, così, ad esempio, se un consumatore stipula con una finanziaria un contratto di finanziamento da corrispondere in rate mensili in un arco temporale di cinque anni e non adempie al pagamento dovuto, il termine di prescrizione decennale per la finanziaria per far valere il proprio diritto di credito comincia a decorrere dalla data di scadenza dell’ultima rata e, quindi, alla fine dei cinque anni di durata del finanziamento.
Se la finanziaria non dovesse esercitare il proprio diritto per dieci anni da tale data il credito dovrà essere considerato estinto per prescrizione.
Una ipotesi differente si potrebbe avere qualora la banca o la finanziaria, in caso di mancato pagamento di alcune rate, si dovessero avvalere della clausola risolutiva espressa, spesso contenuta nei contratti in questioni.
In questo caso, il creditore potrà diffidare al pagamento il cliente, preavvertendolo che qualora non dovesse corrispondere le somme dovute lo stesso decadrà dal beneficio del termine di pagamento rateale ed il contratto si intenderà risolto.
Se il debitore non dovesse effettuare il pagamento richiesto, il termine di prescrizione decennale entro il quale la banca o la finanziaria potranno far valere il proprio diritto di credito, decorre dalla data della diffida di inadempimento contenente la previsione della risoluzione contrattuale.
Avv. Emilio Graziuso – Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca
Presidente Nazionale Associazione “Dalla Parte del Consumatore”.
In collaborazione con: www.gazzettadellemilia.it