La “Carta del Docente” è il bonus ministeriale di € 500,00 erogato per l’aggiornamento professionale degli insegnanti.
Questi ultimi, infatti, possono utilizzarlo per acquistare, ad esempio, libri e testi, anche in formato digitale, riviste utili all’aggiornamento professionale, iscrizione a corsi per attività di aggiornamento accreditati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Sin dalla sua istituzione avvenuta con legge n.107 del 13 luglio 2015, comunque, la previsione del bonus ha destato dibattiti, polemiche che sono sfociate in un contenzioso giudiziario e modifiche legislative.
Il tutto è scaturito dalla platea dei destinatari della “Carta del Docente”.
Nella sua stesura originaria, infatti, il beneficio era previsto esclusivamente per i docenti di ruolo ed in anno di formazione e prova a tempo indeterminato presso istituzioni scolastiche statali.
Tale previsione, però, è stata oggetto di pronunzia della Corte di Giustizia Europea che ha dichiarato incompatibile la norma in questione con l’ordinamento comunitario nella parte nella quale preclude ai docenti precari il diritto di beneficiare della carta docente.
Secondo la Corte di Giustizia la norma determinerebbe, infatti, un trattamento discriminatorio nei confronti dei docenti non di ruolo.
I principi sanciti a livello europeo sono stati ripresi dalla giurisprudenza italiana.
La Corte di Cassazione, infatti, ha affermato che l’effetto discriminatorio della disciplina deve essere eliminato riconoscendo il bonus anche ai docenti non di ruolo con supplenza annuale (conclusione del contratto 31 agosto).
Sempre la Suprema Corte ha preso in esame anche il caso del docente precario che abbia cessato il proprio servizio (ad esempio, per pensionamento o mancato rinnovo graduatorie per supplenze).
In tali casi, è stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno economico patito a causa del mancato percepimento della somma di € 500,00 per ogni anno di supplenza annuale.
È bene precisare che il diritto alla “Carta del Docente” ed il diritto al risarcimento del danno soggiacciono a termini di prescrizione differenti.
Per i docenti in servizio, infatti, il diritto all’accredito del bonus è di 5 anni e decorre dalla data del conferimento dell’incarico di supplenza.
Per gli insegnanti che hanno cessato il servizio ed intendono chiedere il risarcimento del danno, il termine di prescrizione è di 10 anni con decorrenza dalla data di uscita dal sistema scolastico.
In tal senso si sono registrate numerose pronunzie emanate da numerosi Tribunali sparsi sull’intero territorio nazionale e così, nel 2023, l’originario testo normativo è stato modificato con l’estensione del diritto a beneficiare della “Carta del Docente” anche ai supplenti annuali, vale a dire, come si è detto, i precari che hanno svolto incarico di supplenza sino al 31 agosto dell’anno scolastico.
Le vicende giuridiche relative al bonus in questione, però, non sono cessate con detta modifica.
La più recente giurisprudenza è, infatti, incline ad ampliare ulteriormente la platea dei destinatari della “Carta del Docente”, riconoscendo la stessa anche ai precari che svolgono servizio temporaneo sino al termine delle attività didattiche e cioè il 30 giugno.
La partita è, quindi, ancora aperta.
Avv. Emilio Graziuso – Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca
Presidente Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore“