Se in sede di separazione l’ex moglie rinunzia all’assegno di mantenimento, può successivamente chiederlo in sede di divorzio?
Alla domanda del nostro lettore diamo risposta positiva.
I due procedimenti di separazione e di divorzio sono, infatti, assolutamente autonomi tra di loro.
Di conseguenza, l’eventuale rinunzia all’assegno di mantenimento in sede di separazione non preclude, alla ex moglie, in sede di divorzio, di formulare richiesta di concessione dello stesso.
Di recente si è espressa al riguardo la Corte d’Appello di Bologna, secondo la quale il giudice del divorzio non può essere vincolato agli accordi presi tra le parti in sede di separazione e dovrà svolgere, di fronte alla richiesta di assegno, avanzata dall’ex coniuge, una autonoma valutazione, in quella sede, della sussistenza del diritto all’assegno.
La sentenza della Corte emiliana, si pone nel solco tracciato dalla giurisprudenza di legittimità.
La Corte di Cassazione, infatti, in più occasioni, ha statuito che: il giudizio di separazione e quello di divorzio sono del tutto autonomi tra di loro.
Di conseguenza, con riferimento all’assegno di mantenimento, l’autonomia dei procedimenti comporta una distinta valutazione da parte del magistrato dei presupposti per la concessione o meno del detto assegno.
Vale a dire, in estrema sintesi:
1) la disparità di reddito tra i due coniugi e la prova, la quale grava sul richiedente, dell’impossibilità a mantenersi da solo;
2) la disparità di reddito tra i coniugi deve derivare da una scelta condivisa tra gli stessi o da una oggettiva impossibilità da parte del richiedente;
3) la misura dell’assegno divorzile non deve essere, così come avviene in sede di separazione, proporzionata al tenore di vita della coppia in costanza di matrimonio ma deve avere come fine il garantire al richiedente la sola autosufficienza economia;
4) in ogni caso, il coniuge che ha sacrificato la propria carriera professionale per impegnarsi esclusivamente ad avere cura della famiglia e della casa ha diritto al mantenimento proporzionato al contributo offerto alla famiglia e, di conseguenza, alla ricchezza dell’altro coniuge.
Tornando alla rinunzia all’assegno di mantenimento in sede di separazione, è bene precisare, che essa non preclude la proposizione di tale domanda in sede di divorzio, neppure qualora l’ex moglie abbia ricevuto la donazione di una casa o una somma di denaro una tantum.
Avv. Emilio Graziuso – Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca
Presidente Nazionale Associazione: “Dalla parte del Consumatore”
In collaborazione con: www.gazzettadellemilia.it