Negli ultimi mesi, la Corte di Cassazione si è più volte occupata del “diritto all’oblio”, non solo sancendo importanti principi in materia, ma anche fornendo indicazioni chiare in merito ai casi nei quali la persona fisica o giuridica che sia, può chiedere risarcimento del danno.
Cos’è il diritto all’oblio?
Esso è una declinazione del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali e consiste nel diritto ad essere dimenticato, a non essere più ricordato per fatti, ormai, privi di attualità o contenenti una versione aggiornata degli stessi che in passato sono stati oggetto di cronaca.
Per ottenere la cancellazione o l’aggiornamento dei dati, però, deve essere la persona interessata a prendere l’iniziativa chiedendo alla testata giornalistica la rimozione o la modifica degli stessi.
La Corte di Cassazione, anche con una recentissima sentenza del 07 marzo 2023 ha ribadito il principio che, senza la richiesta formale della persona interessata, non sussiste alcun onere di rimozione o modifica gravante sulla testata giornalistica.
Quest’ultima, infatti, secondo la Suprema Corte, non può essere costretta a seguire per anni, l’evoluzione delle vicende che, magari, nel tempo hanno perso di interesse o di attualità.
Per quanto concerne la testata giornalistica, pertanto, l’obbligo di rimozione o aggiornamento sorge dal momento del ricevimento della richiesta finale dell’interessato.
Quest’ultimo, quindi, non può chiedere alcun risarcimento del danno per il periodo di permanenza della notizia precedente alla richiesta di rimozione.
Avv. Emilio Graziuso – Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca
Presidente Nazionale Associazione “Dalla Parte del Consumatore”
In collaborazione con: www.gazzettadellemilia.it