“Ho aperto una fan page su Instgram dedicata ad un personaggio del mondo dello spettacolo, che segue la pagina e spesso mette “mi piace” ai miei post. Il materiale (foto e video) che utilizzo per creare il post finale che viene da me montato è preso dalla pagina ufficiale del personaggio o da Pinterest. Detto materiale non reca indicazione alcuna dell’autore o fonte o precisazione di opera sottoposta a copyright. Posso andare incontro a censure o a pretese del personaggio al quale la fan page è dedicata o di terzi che rivendichino diritti sul materiale pubblicato? Preciso che la fan page è solo celebrativa e non ha scopo di lucro. Da essa, infatti, non ricevo guadagno o vantaggio alcuno”.
Il quesito posto dalla nostra lettrice riguarda un argomento particolarmente interessante e di stretta attualità.
Come precisiamo ogni volta che rispondiamo alle domande dei lettori, anche oggi ci teniamo a precisare che gli articoli dell’ “Agorà” hanno carattere generale ed informativo.
Essi, pertanto, non possono essere considerati consulenze anche perché spesso i quesiti sono generici e non offrono indicazioni specifiche e dettagliate della singola vicenda.
In linea astratta – si ribadisce per quanto si può dedurre dalla domanda generica che ci è stata posta – si potrebbe affermare che la nostra lettrice non dovrebbe incorrere in particolari problematiche derivanti dal materiale pubblicato nella propria fan page.
La circostanza che il personaggio al quale la pagina su Instagram è dedicata segue la stessa e spesso mette “mi piace” ai singoli post esclude una contrarietà dello stesso all’utilizzo del materiale (foto e video) contenuto nella propria pagina ufficiale.
Ancora dato che le fotografie pubblicate su quest’ultima non recano l’indicazione del nome del fotografo e dell’anno di produzione è un’altra circostanza che può far stare, teoricamente, tranquilla la nostra lettrice.
In virtù della legge sul diritto di autore, infatti, la riproduzione non è considerata abusiva in assenza di tali indicazioni, salva la prova della “malafede” (intesa come consapevolezza di ledere i diritti altrui attraverso l’utilizzo delle foto) della amministratrice della fan page.
In altre parole, se le foto sul profilo ufficiale del personaggio al quale la fan page è dedicata sono pubblicati senza watermark, senza indicazione del fotografo e senza riserve di copyright visibili, l’amministratore della fan page su Instagram è in buona fede e, quindi, non passibile di censure.
Ovviamente, le fotografie delle quali stiamo parlando sono quelle “semplici” e non quelle che rappresentano “opere fotografiche” (le foto, cioè, dotate di apporto creativo originale, come certi scatti artistici o fortemente elaborati).
In tale ultimo caso, la riproduzione non autorizzata nella fan page potrebbe essere contestata anche in assenza di indicazioni sul file.
Tuttavia, le fotografie tipicamente presenti sui profili social di personaggi famosi (pose, eventi, red carpet, backstage) sono (almeno in linea generale. Si ribadisce la necessità per dare una risposta precisa della necessità di maggiori informazioni relative alla fan page della lettrice e del materiale in essa riprodotto) presuntivamente inquadrabili come fotografie semplici, secondo quanto disposto dalla Corte di Cassazione.
La nostra lettrice scrive che il materiale dalla stessa riprodotto proviene o dalla pagina ufficiale del personaggio famoso o da Pinterest.
Con riferimento a tale ultima circostanza (materiale presente su Pinterest) è bene precisare che non esiste, allo stato attuale, per quanto consta, un obbligo giuridico per la titolare della fan page di attivarsi autonomamente per ricercare informazioni che non figurano sull’esemplare della fotografia.
Di conseguenza, in linea astratta, se la nostra lettrice rinviene fotografie su Pinterest prive di qualsiasi indicazione di autore, di data, di watermark e di riserve di diritti:
a)non è tenuta a compiere ricerche per identificare il titolare;
b)si presume in buona fede;
c)non può subire una condanna risarcitoria per l’utilizzo di tali fotografie, salvo che il titolare riesca a provare che lei era concretamente a conoscenza dell’esistenza di diritti altrui su quella specifica fotografia.
L’unica eccezione rilevante riguarda il caso in cui le fotografie siano state prelevate direttamente dal sito o dal profilo dell’autore e non da aggregatori terzi come Pinterest.
La giurisprudenza occupatasi della materia ha ritenuto che, in quest’ultimo caso, la provenienza diretta dalla fonte sia indicativa di conoscibilità dei diritti.
Nel caso di specie, però, la fonte è Pinterest — che è un aggregatore di terzi — e non il sito del fotografo, il che consolida la posizione di buona fede della lettrice.
Un discorso a parte meritano i video riprodotti.
Essi se prodotti da una casa di produzione o da un team creativo sono normalmente qualificabili come opere audiovisive pienamente tutelate dalla legge sul diritto d’autore indipendentemente dall’apposizione di formalità, e la tutela non decade per assenza di indicazioni.
I diritti patrimoniali sui video permangono in capo ai titolari, che potrebbero in astratto contestarne l’utilizzo non autorizzato.
Anche in questo caso, però, bisognerebbe comprendere bene cosa intende la lettrice per “video” se semplici registrazioni realizzate autonomamente dal personaggio famoso (magari attraverso telefono cellulare) oppure video promozionali o artistici realizzati da professionisti del settore.
Nel primo caso il rischio che sia imputato alla nostra lettrice la violazione dei diritti del personaggio al quale è dedicata la fan page è fortemente ridotta dalla circostanza che lo stesso segue la pagina e mette “mi piace”.
Infine, per quanto concerne i post finali essi dovrebbero, in linea generale, essere considerate “pastiche” digitali ed in particolare di vidding o fan edit.
La fan page, infatti, rimonta insieme foto e video del personaggio famoso creando una composizione autonoma.
I post, infatti, (anche in questo caso bisognerebbe vedere i post realizzati dalla lettrice per poter dare alla stessa una risposta precisa), solitamente, si configurano come un montaggio/collage celebrativo percepibile quale omaggio.
La cliente, quindi, anche in questo caso dovrebbe essere al riparo da censure o pretese risarcitorie sia da parte del proprio beniamino sia da parte dei titolari terzi dei contenuti utilizzati.
Altro punto di forza della posizione della lettrice dell’ “Agorà” è che la stessa ha voluto tributare una pagina celebrativa al personaggio famoso, senza alcuna finalità di guadagno o vantaggio, diretto o indiretto, alcuno da essa.
Avv. Emilio Graziuso – Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca
Presidente dell’Associazione Nazionale”Dalla Parte del Consumatore”
In collaborazione con: www.gazzettadellemilia.it
Foto copertina: immagine generata dall’AI

