Rientra tra le informazioni che il mediatore immobiliare è tenuto a fornire, quelle concernenti i certificato di agibilità dell’immobile.
La Corte di Cassazione ha, nei giorni scorsi, sancito tale principio stabilendo che qualora il mediatore non adempia a tale obbligo informativo e, pertanto, violi il generale principio di correttezza e trasparenza è configurabile una responsabilità dello stesso con conseguente possibile risarcimento dei danni in favore del proprio cliente.
Il certificato di abitabilità, infatti, attestando la rispondenza dell’immobile ai requisiti igienici, sanitari ed urbanistici e la conformità al progetto approvato ovvero alla concessione in sanatoria è un requisito giuridico essenziale per il legittimo godimento e la commerciabilità del bene.
L’assenza di tale certificato, quindi, pur non impedendo di per sé la conclusione del contratto di compravendita, può indurre una parte a non ritenere di suo inteeresse impegnarsi nella stipula dell’atto, quanto meno alle condizioni predisposte, anche in considerazione del rischio che l’abitabilità non sia ottenuta.
Avv Emilio Graziuso – Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca
Presidente dell’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore”
In collaborazione con: www.gazzettadellemilia.it