Nei giorni scorsi, leggendo le novità giurisprudenziali, mi sono imbattuto in una pronunzia dei primi giorni di gennaio 2025, riguardante un tema che potrebbe essere di interesse dei lettori della nostra “Agorà”.
La vicenda giudiziaria ruotava intorno al seguente quesito: qualora in un edificio condominiale dovesse verificarsi il distacco del frontalino di un balcone con conseguente danno a terzi, di chi è la responsabilità?
Il tema non è nuovo nel dibattito giurisprudenziale.
Di esso, infatti, prima della pronunzia del mese di gennaio se ne è occupata la Corte di Cassazione in più occasioni.
Innanzitutto, quando si parla di balconi di un edificio condominiale è opportuno operare una distinzione tra superficie del balcone stesso e frontalino.
Il balcone e di conseguenza la superficie dello stesso è di proprietà del singolo condomino.
Il frontalino, invece, insiste sulla facciata condominiale e svolge una funzione meramente estetica ed ornamentale.
Esso, quindi, rientrando nella facciata è un bene condominiale.
Di conseguenza, se il distacco dell’intonaco o di calcinacci riguarda il balcone di eventuali danni a terzi ne risponderà il proprietario.
Se, invece, il distacco avviene dal frontalino risponderà nei confronti di terzi il condominio, essendo, come si è detto, elemento della facciata condominiale e, quindi, parte comune.
In quest’ultima ipotesi è il condominio che è custode delle parti comuni con obbligo di vigilare e manutenere i beni e servizi in condominiali.
Avv. Emilio Graziuso – Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.
Presidente dell’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore”
In collaborazione con: www.gazzettadellemilia.it