Molti lettori chiedono spesso alla nostra “Agorà” se avendo ricevuto una multa per violazione del codice della strada ed avendo impugnato la stessa devono, comunque, comunicare i dati del conducente durante la pendenza del processo di opposizione.
La risposta è affermativa.
Ma procediamo con ordine.
Vi sono violazioni del codice della strada che comportano la perdita del punteggio attribuito al rilascio della patente.
La perdita di punti della patente colpisce il conducente trasgressore.
L’art. 126 bis, 2° comma, Codice della Strada pone a carico del proprietario del veicolo o di altro responsabile in solido l’obbligo di fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.
Se il proprietario del veicolo è una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, sempre entro sessanta giorni.
Qualora non siano comunicati i dati del conducente il veicolo al momento della trasgressione, per tale violazione è prevista una sanzione pecuniaria.
Si configura, infatti, un illecito amministrativo che si concretizza in un comportamento omissivo il quale può essere escluso solo da un giustificato e documentato motivo.
Qualora sia promosso ricorso avverso il verbale di contravvenzione ciò non incide sulla decorrenza del termine di sessanta giorni per la comunicazione dei dati del conducente del veicolo.
In altri termini l’opposizione avverso la sanzione amministrativa non interrompe o sospende il decorso del termine di sessanta giorni per la comunicazione dei dati del conducente del veicolo al momento dell’elevazione della contravvenzione.
Per una maggiore completezza espositiva è bene precisare che alcuni verbali di accertamento di sanzioni amministrative, come quello esaminato in un caso dell’agosto scorso dalla Corte di Cassazione, contengono la previsione che il termine di sessanta giorni per la comunicazione dei dati al conducente, nelle ipotesi di ricorso avverso la multa decorre dalla data di notifica del provvedimento con il quale sia stato definito il procedimento giudiziale o amministrativo.
Avv. Emilio Graziuso – Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca
Presidente Nazionale Associazione “Dalla Parte del Consumatore”
In collaborazione con: www.gazzettadellemilia.it