Non dà luogo al diritto al risarcimento del danno, la mancata comunicazione, da parte di uno dei coniugi, al momento della celebrazione del matrimonio, delle proprie perplessità ed incertezze in merito alla tenuta del vincolo matrimoniale nonché della circostanza che per esso si trattava di una prova senza grosse speranze.
A sancire tale principio è stata nei giorni scorsi la Corte di Cassazione con una ordinanza della quale, sicuramente, si parlerà molto sia nell’immediato sia nel futuro.
È, infatti, sempre ammesso il “cambiare idea”, in quanto in ambito matrimoniale, la libertà di scelta dei coniugi è intangibile, anche se essa avviene subito dopo sposati e senza un giustificato motivo.
Ma procediamo con ordine ed analizziamo il caso esaminato dalla Suprema Corte.
Un uomo promuoveva una causa di risarcimento del danno nei confronti della ex moglie.
Quest’ultima, infatti, avrebbe omesso di comunicare che la stessa non era molto convinta del fatto che il matrimonio potesse durare ed, inoltre, che la stessa considerava l’essersi sposata una mera prova.
La causa è, quindi, giunta dinnanzi alla Corte di Cassazione la quale ha stabilito che il matrimonio (e, quindi, il diritto di sciogliere lo stesso) si basa sulla libera scelta e sull’autodeterminazione degli individui.
Di conseguenza, entrambi i coniugi sono liberi, in qualsiasi momento, anche subito dopo la celebrazione del matrimonio, di sciogliere il legame, senza andare incontro a conseguenze di carattere risarcitorio, neppure nel caso, come nella fattispecie in esame, in cui uno dei due coniugi, pur non credendo nella solidità del matrimonio, si sia sposato semplicemente per fare una prova.
Avv. Emilio Graziuso – Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca
Presidente dell’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore”
In collaborazione con: www.gazzettadellemilia.it