Molto spesso, soprattutto nelle controversie in materia di rapporti di vicinato, mi pongono la domanda se è legale o meno posizionare sulla propria proprietà telecamere e puntare le stesse verso l’abitazione del vicino.
Al riguardo si è espresso di recente il Garante per la protezione dei dati personali esaminando un caso particolare.
Era, infatti, accaduto che una persona aveva posizionato delle telecamere di sorveglianza su un muro di sua proprietà posizionando le stesse in direzione delle porte e delle finestre del vicino.
Nonostante l’invito dell’Autorità Garante alla quale i vicini avevano presentato un esposto, il soggetto che aveva installato le telecamere non circoscriveva l’angolo visuale delle stessa alle sole aree di sua proprietà.
Tale posizione veniva assunta sul presupposto che le porte dei vicini, sulle quali erano puntate le telecamere erano state realizzate abusivamente sul muro perimetrale, contestando anche la proprietà di detta zona.
Il provvedimento dell’Autorità Garante dei dati personali ha, quindi, ribadito il principio che “è possibile installare sistemi di ripresa video, senza dover adempiere agli obblighi previsti dalle norme in materia di dati personali, purché l’angolo di visuale delle telecamere sia limitato alle sole zone di propria pertinenza, anche eventualmente attraverso l’attivazione di una funzione di oscuramento delle parti eccedenti”.
Il Garante specifica, inoltre, che si può estendere l’angolo visuale delle telecamere anche ad aree non di pertinenza del posizionante, esclusivamente in situazioni di rischio effettivo adeguatamente documentate purché lo spazio pubblico ripreso sia solo quello immediatamente prospiciente agli accessi della propria abitazione e che tale estensione sia necessaria e proporzionata, tenendo conto del contesto, al fine di assicurare una protezione efficace.
Nel provvedimento dell’Autorità si legge, inoltre, che “non sono invece consentite le riprese di spazi pubblici o comuni che non hanno un immediato collegamento con le aree di pertinenza e le riprese di aree di pertinenza di terzi.
Nel caso in esame, dall’istruttoria emerge che la ripresa ha riguardato anche aree ultronee e di pertinenza di terzi, in assenza di idonei presupposti di liceità.
Il trattamento dei dati personali oggetto del presente procedimento risulta, pertanto, effettuato in violazione” della normativa di settore.
Avv. Emilio Graziuso – Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.
Presidente dell’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore”
In collaborazione con: www.gazzettadellemilia.it