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Home Cultura e società Legale “L’Agorà del Diritto” una domanda, una risposta: tradimento coniugale e risarcimento del danno

“L’Agorà del Diritto” una domanda, una risposta: tradimento coniugale e risarcimento del danno

Il tradimento del coniuge dà luogo al risarcimento del danno?

È una domanda che, come avvocato, mi viene spesso posta.

Ebbene la risposta è che in linea di massima no ma vi sono alcune eccezioni.

Ad esempio, nelle scorse settimane è stata liquidata la somma di € 10.000,00 ad una donna che era stata tradita dal proprio marito.

Ma il motivo che ha dato luogo al risarcimento non è stato il tradimento in se per se bensì altri elementi che ruotavano attorno ad esso e ne hanno, quindi, giustificato il riconoscimento in sede giudiziale.

Per ottenere il risarcimento del danno non è sufficiente la violazione dei doveri di fedeltà coniugale, ma occorre che la condotta illecita abbia recato un pregiudizio a diritti costituzionalmente garantiti quali, ad esempio, la salute, la dignità o la reputazione personale.

Inoltre, considerazione giuridica che non solo farà discutere ma alimenterà, di certo, polemiche, è necessario che la condotta del coniuge che ha tradito superi la normale tollerabilità.

Nel caso specifico, il Tribunale è giunto a riconoscere il diritto al risarcimento del danno da tradimento coniugale avendo riscontrato i presenti presupposti:

1)il tradimento non è stato isolato ma un fenomeno reiterato;

2)la coppia non era in crisi, anzi. Essa, infatti, era solida e coesa con una solida progettualità, dimostrata dal percorso intrapreso dalla moglie per avere un figlio;

3)la relazione extraconiugale è sorta e si è sviluppata in un contesto professionale comune ai coniugi ed ha coinvolto persone che, a diversi livelli (da quello di collega a quello di allievo), ruotavano attorno ai coniugi.

La moglie dato il contesto lavorativo comune e ristretto è stata sottoposta ad una esposizione umiliante tra voci che circolavano ed interesse morboso che aumentava di giorno in giorno hanno portato ad una violazione della privacy e della riservatezza della coniuge tradita;

4) la moglie, vittima del tradimento, ha subito un duplice pregiudizio:

a) alla reputazione;

b) all’equilibrio psicoemotivo.

5) in assenza di tabelle specifiche per la quantificazione del danno (non essendo state ritenute applicabili le tabelle del Tribunale di Milano per il danno da perdita parentale invocate dalla moglie tradita) esso può essere liquidato in via equitativa.

E così, il Tribunale è giunto a riconoscere un danno pari ad € 10.000,00, tenendo conto dell’impatto negativo che la vicenda ha avuto nella sfera privata e lavorativa della coniuge ma anche della capacità reattiva della stessa che in breve tempo era riuscita a ricostruire una nuova vita sia dal punto di vista affettivo che professionale.

Avv. Emilio Graziuso – Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca

Presidente dell’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore

In collaborazione con: www.gazzettadellemilia.

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