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“Mangia come scrivi”: una disputa su un titolo fa discutere in questi giorni il mondo del giornalismo e dell’editoria

Da una parte, Gianluigi Negri, giornalista parmigiano e ideatore di format identitari come la decennale rassegna “Mangia come scrivi” con 175 appuntamenti cultural enogastronomici all’attivo, oltre che di “Mangiamusica” e “Mangiacinema” da anni sulle testate locali e nazionali.

Dall’altra, Vittorio Feltri, firma storica del giornalismo italiano, che insieme a Tommaso Farina, giornalista e communication specialist come si apprende dal suo profilo LinkedIn, hanno recentemente pubblicato un libro con lo stesso titolo.

Il volume, edito da Gruppo Albatros Il Filo, casa editrice romana molto prolifica con numerosi titoli all’attivo, è disponibile nelle principali librerie e nei bookstore online, sollevando interrogativi sulla legittimità dell’operazione.

La domanda che sorge spontanea è: si tratta di un semplice caso di omonimia o di un vero e proprio plagio? Esistono diritti di copyright tutelabili su un titolo come “Mangia come scrivi”, che pur nella sua efficacia, si presenta apparentemente come un’espressione di uso comune? Il giornalista parmigiano, in una sua recente intervista rilasciata a Gabriele Majo, direttore di StadioTardini.it – media partner di tanta edizione della rassegna in questione – da dichiarato di essersi ispirato alla locuzione di uso comune “parla come mangi” e di aver coniato nel 2006 “Mangia come scrivi” come titolo del suo format solo dopo aver verificato sui motori di ricerca che non esistesse tale espressione già in uso per altre iniziative.

Per fare chiarezza sulla questione, abbiamo interpellato l’Avv. Isabella Grassi del foro di Parma e Master in Web Social Comunication & IOT., per delineare eventuali violazioni del diritto d’autore e della proprietà intellettuale, che ha analizzato la situazione da un punto di vista legale.

L’Avvocato Isabella Grassi, specializzata in web social communication

Vittorio Feltri e Tommaso Farina hanno scritto un libro appena pubblicato da Gruppo Albatros il Filo con lo stesso titolo della rassegna decennale ideata dal giornalista Gianluigi Negri. La domanda che sorge spontanea è: si tratta di un semplice caso di omonimia o di un vero e proprio plagio?

“La questione non può essere risolta in maniera così sintetica. Le normative di riferimento nel caso in questione vanno dalla tutela del nome contenuta nel codice civile, a quella della Legge 633/1941 sulla tutela dei diritti d’autore, a quella contenuta nel codice della proprietà industriale, fino alla normativa europea.

Una importante ordinanza Tribunale Milano, 27/04/2005 sui diritti d’autore ha appunto analizzato il reato di plagio e violazione dei diritti di utilizzazione economica, in particolare per i reati informatici. In essa viene espresso il concetto che “Nel caso in cui nome e immagine risultino utilizzati soltanto ai fini della descrizione del contenuto del supporto (CD-Rom) offerto in vendita, gli illeciti derivanti dal loro impiego devono considerarsi assorbiti nel già considerato illecito ai sensi della legge sul diritto d’autore – L. n. 633/1941, in quanto appaiono illeciti privi di autonomia. Fonti: Giur. It., 2006, 4, 768, nota di Venturello che così si esprime: “In linea teorica, pare opportuno ricordare che il diritto al nome ed all’immagine, diritti dotati di piena autonomia, hanno una disciplina di natura generale agli artt. 6 e segg. del c. c. Godono, poi, di tutele particolari sotto diversi profili della normativa in materia di proprietà industriale ed intellettuale; in tal senso: artt. 2563 e segg. del c. c. e art. 8 del D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 Codice della proprietà industriale e altri”.

Esistono diritti di copyright tutelabili su un titolo come “Mangia come scrivi”, che pur nella sua efficacia, si presenta come un’espressione di uso comune? 

Una prima risposta la si può ricavare dalle norme a tutela dei marchi non registrati e dei marchi deboli. Per la registrazione del marchio, infatti, occorrono determinati requisiti, tra cui la novità e quindi va attentamente analizzato l’eventuale pre-uso che sia stato fatto del marchio che si vorrebbe utilizzare, il quale gode anche nel caso di non registrazione di una specifica tutela.

Cito in questo caso “La prova del pre-uso vale anche per il marchio debole, Il Diritto Industriale, n. 1, 1° gennaio 2024, p. 67, Nota a sentenza di Fabio Boscarioli, che in riferimento alla Cass. civ. Sez. I Ord., 16 marzo 2023, n. 7658, D.Lgs. 10-02-2005, n. 30, Art. 12., “La debolezza dei marchi non esclude che se ne possa provare il pre-uso al fine di poterli mantenere ed opporsi alla registrazione degli altri nel contesto territoriale in cui essi sono stati pre-usati anche a mezzo di prove testimoniali il cui valore, naturalmente, dovrà essere apprezzato in comparazione alle complessive risultanze processuali”.

Nella nota a sentenza l’autore analizza “la (non) rilevanza della debolezza del marchio ai fini del preuso, indicando come nel caso preso in esame nella sentenza la Corte d’Appello, conformandosi al giudice di prime cure, aveva escluso la capacità distintiva dei pretesi marchi di fatto, ossia “Baby & Baby”, “Geo Natural”, “Gommolosi” e “Carina”, solo perché derivati da nomi o aggettivi di uso comune o dal nome del materiale utilizzato per produrre i giochi.” Di diverso avviso invece la Corte di Cassazione che “richiamando una giurisprudenza consolidata, afferma che la qualificazione del segno distintivo come marchio cd. debole non incide sull’attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull’ intensità della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio c.d. forte, in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l’identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l’idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte. Ciò posto, secondo la Suprema Corte, la debolezza dei marchi in considerazione non esclude che se ne possa provare il preuso al fine di poterli mantenere ed opporsi alla registrazione degli altri nel contesto territoriale in cui essi sono stati preusati anche a mezzo di prove testimoniali.”

La nota conclude con questa considerazione: “Ne segue che la prova del preuso, in relazione ai marchi deboli, sarà determinante ai fini della tutela del segno del pre-utente. L’efficacia invalidante del pre-uso, ai sensi dell’art. 12 cod. prop. ind. ed in relazione ai marchi deboli sarà, dal punto di vista probatorio, particolarmente difficoltosa, dovendo far riferimento alle peculiarità concrete della singola fattispecie: in proposito, vi sono una serie di indizi idonei a dar luogo ad una notorietà “qualificata” di un segno distintivo dell’impresa, quali la rilevanza quantitativa della presenza del prodotto o servizio nel mercato, la durata di questa presenza e l’ambito territoriale. In altre parole, occorre verificare se il segno distintivo pre-usato abbia acquisito, in forza della sua pre-utilizzazione, la funzione di strumento di comunicazione, distintivo della provenienza del prodotto o del servizio e quindi delle caratteristiche, anche qualitative, dello stesso, con esclusione di usi sporadico, al di fuori di qualsivoglia logica di mercato o di rapporto con la clientela di riferimento.”

Il fatto che Gianluigi Negri utilizzi questo titolo per una rassegna da oltre 10 anni può rafforzare la sua pretesa di titolarità, in quanto dimostra un utilizzo continuativo e una riconoscibilità del marchio da parte del pubblico? 

“Con le considerazioni sopra svolte, appare evidente che la normativa, la dottrina e la giurisprudenza sono tutte concordi nel far assumere rilevanza e quindi tutela specifica al caso di cui oggi stiamo parlando. Anche per chi non è di Parma con una semplice ricerca su Google in pochi istanti è facilmente rintracciabile il sito della rassegna “Mangia come scrivi” e in particolare la pagina http://www.mangiacomescrivi.it/docs/contatti.htm dove sono inseriti anche i diritti di copyright, per lo meno relativamente al periodo 2007-2018.

Sempre nel medesimo sito alla voce rassegna si legge: “Nata nel novembre 2006 a Montechiarugolo (Parma) nell’allora Trattoria Il Cigno Nero (dove è rimasta fino al settembre 2010), con l’intenzione di presentare tre scrittori e i loro lavori in maniera originale ed insolita, fin da subito la rassegna ha rivolto le proprie attenzioni anche al mondo dell’arte.

Il tutto tra una portata e l’altra, con un’ideale staffetta e passaggio di testimone tra i protagonisti. E, per rafforzare la “circolarità” di Mangia come scrivi, nel ristorante vengono messe in mostra nove opere d’arte (quadri, illustrazioni, sculture, fotografie…) che si legano, di volta in volta, ai temi proposti.”

Si legge nel sito della casa Editrice Albatros: https://www.gruppoalbatros.com/prodotti/mangia-come-scrivi-alta-cucina-del-nord-vittorio-feltri-e-tommaso-farina/ come nota di accompagnamento al libro: “Mangia come scrivi. Alta cucina del Nord è un viaggio tra i sapori autentici e le tradizioni culinarie del Nord Italia, raccontato da due voci d’eccezione: Vittorio Feltri e Tommaso Farina. Con penna affilata e sguardo attento, i due autori ci guidano oltre il semplice piacere della tavola, per esplorare storie, tradizioni e segreti nascosti dietro i piatti iconici del Settentrione: risotti d’autore, cotolette milanesi e tagliate di carne per intenditori.

Non si tratta solo di esaltare le eccellenze gastronomiche del Nord, ma di sfidare l’idea comune che considera la grande cucina italiana appannaggio esclusivo del Sud. Dai rifugi alpini alle trattorie delle città, Feltri e Farina svelano il volto meno conosciuto della gastronomia settentrionale, tra aneddoti, incontri e curiosità. Un libro che profuma di polenta, brasati e cassoeula, per chi ama scoprire, conoscere e gustare, non solo il cibo, ma anche le storie che lo accompagnano.

La rassegna del giornalista Gianluigi Negri risulta quindi a mio parere – prosegue l’Avv. Grassi – riconoscibile e si può ipotizzare un legittimo diritto alla tutela per l’utilizzo del medesimo nome nel libro edito da Albatros.”

Chi è responsabile in sede civile e penale… gli autori, l’editore o entrambi in solido?

Per una corretta risposta bisognerebbe avere il contratto di edizione e verificare chi ha scelto il nome dell’opera, e a chi ne spettano i relativi diritti di utilizzo”.

Resta da vedere come si evolverà questa vicenda, che mette in luce la delicatezza del rapporto tra creatività, diritto d’autore e libera concorrenza nel mondo dell’informazione e dell’editoria.

Abbiamo provato a contattare Vittorio Feltri e Tommaso Farina per una dichiarazione in proposito. Finora non ci hanno risposto, ma se vorranno intervenire saremo felici di poter riportare anche le loro dichiarazioni o quelle della casa editrice Albatros che non ci risulta abbia divulgato nessuna nota pubblica in merito.

Tra l’altro viene da aggiungere che anche la grafica, oltre al nome, sono molto simili come si può notare da una delle tante locandine rintracciabili in rete dell’unico e originale “Mangia come scrivi”.

Francesca Caggiati

In collaborazione con: www.gazzettadellemilia.it

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