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Home Aziende Economia Aste Giudiziarie: la “svendita” dei piazzisti del debito

Aste Giudiziarie: la “svendita” dei piazzisti del debito

C’è un conflitto d’interessi tra la banca e il soggetto che contrae un debito con essa, che ancora rimane a tutt’oggi a causa di lacune giudiziarie.

Il debito è una situazione che in natura non esiste, ma si concretizza nel momento in cui nascono rapporti tra due o più soggetti.

Ad esempio, quando diamo la nostra parola come impegno per risolvere una situazione ad un terzo, in quel momento ci stiamo indebitando verso quel soggetto per sciogliere il vincolo in cui si è trovato.

La questione centrale è dunque la sostenibilità del debito e purtroppo, da troppo tempo, si osserva che molti debitori cadono nel dramma di situazioni umanamente inaccettabili, come la povertà o anche forme estreme di schiavitù.

Tutto questo perché, nei tribunali italiani spesso si riscontrano delle anomalie legate alla “svendita” dei beni, che vedono favorite solo le banche creditrici, le quali riescono ogni volta a rientrare dalle loro esposizioni con molti strumenti legislativi, quasi sempre a loro favore.

Ne abbiamo parlato con Giuseppe Carboni Presidente Associazione Artigiani e Commercianti di Sestu (CA) che ci ha detto: “Quello a cui stiamo assistendo, ad esempio in Sardegna, è il fatto che, una persona fisica o giuridica che abbia assoluto bisogno di denaro per sopravvivere, si sottomette a delle condizioni contrattuali capestro o peggio ancora, si rivolge a prestatori di denaro che operano al di fuori dal quadro giuridico senza poter avere una tutela legale.

Giuseppe Carboni Presidente Associazione Artigiani e Commercianti Sestu (CA)

L’esponenzialità della crescita del debito l’abbiamo notata nel mondo dei piccoli artigiani e commercianti che, avendo bisogno di credito per pagare le troppe tasse impostegli dal Fisco, ed avendo essi un bassissimo potenziale contrattuale, è molto probabile che lo spregiudicato istituto bancario di turno, ne approfitti, per quanto gli sia possibile, per far sottoscrivere a loro, contratti capestro prossimi all’usura”.

Sig. Carboni l’anatocismo non è il solo reato che si possa ipotizzare in questa situazione?

“Quello che sconcerta, nella drammaticità dei tempi in cui viviamo è vedere migliaia di mutui a tasso agevolato revocati in anticipo, dove le banche, hanno continuato a incassare per anni dalle Regioni, la quota interessi del mutuo a tasso agevolato.

In questo modo al debitore che è anche un cittadino, viene fatto un doppio danno perché, oltre a tutti gli annessi e connessi del pignoramento, questo modus operandi, va ad aumentare direttamente il nostro debito pubblico.

Così la banca tra sgravi fiscali, cartolarizzazioni e garanzie di stato sui crediti ceduti è sempre “assicurata”, mentre al debitore gli viene ignorato il diritto di rimettersi “IN BONIS”.

Sostanzialmente quando un debito viene cartolarizzato, la procedura prevede che sia tagliato in tre tranche denominandole in modi diversi.

Quelle più pregiate sono le “senior”, cioè titoli garantiti dai beni stessi che guarda caso, sono la stragrande maggioranza, spesso gonfiati dagli esperti per ottenere la massima percentuale di garanzia Statale denominata GACS”.

Oggi però la Suprema Corte con una lungimirante sentenza la n. 9479 del 6 aprile 2023 ha introdotto una serie di obblighi per i magistrati, un vero e proprio vademecum e un ottimo strumento in mano ai legali.

In particolare, si prevede la sospensione delle aste d’ufficio laddove il Giudice rilevi che il decreto ingiuntivo posto a base della procedura esecutiva sia stato emesso fondandosi su fideiussioni sottoscritte da consumatori. 

1) Cassazione Civile Sezioni Unite, 6 aprile 2023, n. 9479, Pres. Curzio, Rel. Vincenti

Contratti bancari – tutela consumatore – mancata opposizione decreto ingiuntivo – titolo esecutivo – clausole vessatorie

“La Corte, a Sezioni Unite, dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità̀ per intervenuta rinuncia e, nell’interesse della legge, enuncia i seguenti principi di diritto:

Fase monitoria. Il giudice del monitorio: a) deve svolgere, d’ufficio, il controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all’oggetto della controversia;

b) a tal fine procede in base agli elementi di fatto e di diritto in suo possesso, integrabili, ai sensi dell’art. 640 c.p.c., con il potere istruttorio d’ufficio, da esercitarsi in armonia con la struttura e funzione del procedimento d’ingiunzione:

b.1.) potrà̀, quindi, chiedere al ricorrente di produrre il contratto e di fornire gli eventuali chiarimenti necessari anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore;

b.2) ove l’accertamento si presenti complesso, non potendo egli far ricorso ad un’istruttoria eccedente la funzione e la finalità̀ del procedimento (ad es. disporre c.t.u.), dovrà̀ rigettare l’istanza d’ingiunzione;

c) all’esito del controllo:

c.1) se rileva l’abusività̀ della clausola, ne trarrà̀ le conseguenze in ordine al rigetto o all’accoglimento parziale del ricorso;

c.2) se, invece, il controllo sull’abusività̀ delle clausole incidenti sul credito azionato in via monitoria desse esito negativo, pronuncerà̀ decreto motivato, ai sensi dell’art. 641 c.p.c., anche in relazione alla anzidetta effettuata delibazione;

c.3) il decreto ingiuntivo conterrà̀ l’avvertimento indicato dall’art. 641 c.p.c., nonché́ l’espresso avvertimento che in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà̀ più̀ far valere l’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà̀ irrevocabile.

Fase esecutiva. Il giudice dell’esecuzione:

a) in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell’abusività̀ delle clausole, ha il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell’assegnazione del bene o del credito – di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull’esistenza e/o sull’entità̀ del credito oggetto del decreto ingiuntivo;

b) ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già̀ in atti, dovrà̀ provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine;

c) dell’esito di tale controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole – sia positivo, che negativo – informerà̀ le parti e avviserà̀ il debitore esecutato che entro 40 giorni può̀ proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l’eventuale abusività̀ delle clausole, con effetti sull’emesso decreto ingiuntivo;

d) fino alle determinazioni del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 649 c.p.c., non procederà̀ alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito;

e) se il debitore ha proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., al fine di far valere l’abusività̀ delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riqualificherà̀ in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà̀ la decisione al giudice di questa (translatio iudicii);

f) se il debitore ha proposto un’opposizione esecutiva per far valere l’abusività̀ di una clausola, il giudice darà termine di 40 giorni per proporre l’opposizione tardiva – se del caso rilevando 

l’abusività̀ di altra clausola – e non procederà̀ alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell’opposizione tardiva sull’istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore.

Fase di cognizione. Il giudice dell’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.: 

a) una volta investito dell’opposizione (solo ed esclusivamente sul profilo di abusività̀ delle clausole contrattuali), avrà̀ il potere di sospendere, ex art. 649 c.p.c., l’esecutorietà̀ del decreto ingiuntivo, in tutto o in parte, a seconda degli effetti che l’accertamento sull’abusività̀ delle clausole potrebbe comportare sul titolo giudiziale; 

b) procederà̀, quindi, secondo le forme di rito.”

Questo meccanismo delle aste con “svendita giudiziaria” è la base per arrivare a forme di sfruttamento e “schiavitù finanziaria” senza che, al momento,  alcun intervento politico spinga per andare a modificare o meglio equilibrare, la normativa in questione.

Andrea Caldart

Fuori dal Silenzio

SatiQweb

dott. berardi domenico specialista in oculistica pubblicità

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