Con l’Ordinanza del 24/07/2024, n. 20613, la Corte di Cassazione ha chiarito alcuni rilevanti aspetti in tema di deducibilità dei compensi per gli amministratori di società di capitali.
Secondo gli ermellini, ai fini della deducibilità del compenso degli amministratori di società di capitali è necessario il rispetto del combinato disposto degli artt. 2389, comma 1, e 2364, comma 1, n. 3 cod. civ., e dunque che ne risulti la quantificazione nello statuto, oppure in una esplicita delibera dell’assemblea dei soci, che non può considerarsi implicita neppure nella delibera di approvazione del bilancio contenente la posta relativa al compenso, salvo che l’assemblea, in composizione totalitaria e convocata solo per l’approvazione del bilancio, abbia discusso ed approvato tale proposta.
Si consiglia di controllare le modalità con le quali sono stati deliberati i compensi degli amministratori e di sanare eventuali mancanze, ponendo attenzione alla tipologia di sanatoria per la quale consiglio di rivolgersi a professionisti preparati.
Intanto dal primo agosto è scattato il periodo di sospensione feriale anche per avvisi bonari e comunicazioni di irregolarità.
La sospensione dell’invio delle comunicazioni bonarie è un istituto molto recente essendo stato introdotto dall’art. 10 del D.Lgs. 8 gennaio 2024 n. 1 secondo cui, salvo casi di particolare urgenza, nel periodo compreso dal 1° agosto al 31 agosto e dal 1° dicembre fino al 31 dicembre di ogni anno, è sospeso l’invio:
degli avvisi emessi al termine della liquidazione automatica (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72);
degli avvisi emessi a seguito del controllo formale (art. 36-ter del DPR 600/73);
degli avvisi bonari che scaturiscono dalla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata disciplinati dall’art. 1 comma 412 della L. 311/2004;
delle lettere di compliance disciplinate dall’art. 1 commi da 634 a 636 della L. 190/2014.
Oltre alla sospensione dell’invio degli avvisi bonari, l’art. 7-quater comma 17 del DL 193/2016 stabilisce che sono sospesi anche i termini per il pagamento delle somme intimate con tali avvisi, di cui agli artt. 2 e 3 del DLgs. 462/97 e 1 comma 412 della L. 311/2004.
Nessuna sospensione è prevista per il pagamento delle rate successive alla prima, accordate ai sensi dell’art. 3-bis del D.lgs. 462/97.
Nessuna legge, ma solto il buon senso sospendono l’attività giornalistica del sottoscritto per riprendere con serenità ed armonia dal prossimo settembre.
Buona estate.
Mario Vacca
In collaborazione con: www.gazzettadellemilia.it