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Giro di Boa nel percorso di Gestione d’Impresa dell’imprenditore

Dal 16 Luglio i nuovi segnali di allarme e la codifica per gli interventi da adottare necessari dopo l’entrata in vigore il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

Dal 16 luglio entra a regime il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, più volte rinviato a seguito della crisi economica conseguita dalla pandemia. Rinvii dai quali è nata l’opportunità di rivedere alcuni aspetti del nuovo Codice che prevede il definitivo addio al sistema di allerta, l’arrivo dei nuovi assetti per rilevare i primi segnali di crisi, il ricorso al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio entro 60 giorni dalla relazione dell’esperto indipendente ed il divieto per i creditori che godono di tutele di non rispettare i contratti pendenti o di ottenerne la risoluzione.

Uno degli strumenti la cui entrata in vigore è stata anticipata è la Composizione negoziata della crisi d’impresa, che stenta a decollare ma che dovrà trovare una sua strada  nelle scelte dell’imprenditore dal momento che – se ben tracciata, in particolar modo dai professionisti esperti mediatori che non dovranno essere attratti dalle sole parcelle – potrà essere un utilissimo strumento in particolar modo per le piccole imprese i cui vantaggi, in particolar modo riguardo al trattamento delle posizioni debitorie post  presentazione della procedura, sono indubbie.

La definizione di adeguato assetto organizzativo tracciato dall’Art. 3 del Codice   (“Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa”) apre le porte ad inevitabili conseguenze pratiche sia in termini di gestione dell’impresa sia di responsabilità.

Ogni imprenditore, anche individuale, dovrà implementare misure atte a rilevare per tempo un potenziale stato di crisi ed adottare subito iniziative tali che la prevengano.

Le imprese strutturate dovranno istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile ai sensi dell’articolo 2086 del Codice Civile.

L’imprenditore, anche individuale, è chiamato ad adottare adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili per:

  • rilevare squilibri patrimoniali o economico-finanziari;
  • verificare sostenibilità dei debiti e continuità aziendale;
  • seguire la lista di controllo dei segnali di allarme;
  • effettuare il test di perseguibilità del risanamento.

È il terzo comma dell’art. 3 del nuovo Codice a stabilire i parametri di riferimento in base ai quali scattano i segnali d’allarme il cui scopo è quello di prevenire la crisi d’azienda.

Al verificarsi dei segnali di allarme sarà necessario attivare un monitoraggio della situazione ed attuare misure idonee atte ad evitare la crisi d’impresa.

Occorrerà quindi, anche in ordine al successivo art. 4:

  • Rilevare le prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o i sei mesi successivi;
  • Verificare gli indici di sostenibilità oneri d’indebitamento con flussi di cassa,adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi, ritardi nei pagamenti reiterati e significativi.
  • Analizzare i debiti scaduti da oltre un certo periodo:
    •  i debiti per retribuzioni scaduti da 30 trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare mensile delle retribuzioni;
    •  i debiti verso fornitori scaduti da 90 giorni e di importo superiore ai debiti non scaduti;
    • le esposizioni bancarie e finanziarie scadute da 60 giorni, o superiori (da 60 giorni) al limite degli affidamenti se superiori al 5% del totale delle esposizioni;
    • esistenza di una o più esposizioni debitorie nei confronti di creditori pubblici (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e AdER).

E’ previsto che la continuità aziendale sia salvaguardata anche dal comportamento dei creditori che sono tenuti al rispetto dei contratti ed alle forniture derivanti da accordi presi prima dell’accesso alla composizione negoziata.

Il condizionale rimane d’obbligo per la parte relativa alle banche laddove dovrebbero essere parte attiva nel percorso di uscita dalla crisi, per orientare l’azienda verso scelte che non interrompano l’attività di business, al fine di consentire le giuste opportunità di risanamento.

La composizione negoziata della crisi infatti non comporterebbe  di per se  la sospensione o la revoca degli affidamenti, operazione che potrà  eventualmente  essere disposta soltanto a seguito di idonea comunicazione che ne motivi  la necessità.

Mario Vacca in collaborazione con: www.gazzettadellemilia.it

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dott. berardi domenico specialista in oculistica pubblicità

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