Accade sempre più spesso che nei Disegni Legge si celino provvedimenti non percepiti immediatamente “del lettore” che apportano significativi cambiamenti nell’attività d’impresa, in questo caso è l’articolo 10 del Ddl Bilancio ad introdurre un nuovo obbligo al fine di contrastare il fenomeno dell’evasione.
Dal prossimo Gennaio 2025 le spese di trasferta e rappresentanza potranno essere dedotte soltanto se pagate con mezzi di pagamento tracciabili.
Il mancato adeguamento comporterà per l’azienda la perdita del diritto alla deduzione del costo sia ai fini Ires che a quelli Irap per quanto riguarda il dipendente l’importo verrà ripreso a tassazione in cedolino.
L’obbligo riguarda spese di vitto, alloggio, viaggio o trasporto con vettori diversi da quelli pubblici di linea di cui all’articolo 1 della legge 21/192 (taxi o noleggio con conducente) tutti da pagare attraverso bonifici bancari/postali oppure con mezzi di cui all’articolo 23 del Dlgs 241/1997 (carte di credito e di debito, prepagate, assegni circolari e bancari).
Sempre riguardo al cedolino del dipendente o assimilato (Co.co.co e amministratori di società) l’articolo 10 del Ddl Bilancio aggiunge il comma 5 all’articolo 51 del Tuir, prevedendo che i rimborsi previsti non concorrano a formare reddito a condizione che tali spese siano pagate dal dipendente o dall’amministratore con mezzi tracciati.
La norma si riferisce a tutte le spese regolate dal comma 5 e dunque non solo a quelle per trasferte fuori da territorio comunale ma anche alle spese per trasferte intercomunali.
Tra gli altri Allert è interessante la recente pronuncia della Cassazione in merito al “conto cassa” negativo. Il conto “cassa” rappresenta la liquidità disponibile in azienda e non dovrebbe avere un saldo negativo, un’anomalia che potrebbe indicare omissione di ricavi, spese non giustificate o ricavi non documentati, che la Cassazione interpreta come presunzione di redditi occulti.
Magari generata da una disattenzione è una fattispecie che giustifica un accertamento analitico-induttivo, dal momento che denota possibili irregolarità nelle scritture contabili ed è molto pericolosa in sede di verifica fiscale.
Identico pericolo, tutt’altro che banale, è l’esatto opposto, l’evidenza che il “conto cassa” abbia un ingente saldo positivo e contemporaneamente vi sia una elevata esposizione bancaria negativa, fattispecie che si presterebbe a diverse contestazioni.
Entrambe le situazioni presumono l’omissione di ricavi (nel caso in cui l’azienda ometta di registrare o dichiarare una parte delle proprie entrate ed incassando denaro senza riportarlo ufficialmente in contabilità), spese non giustificate (il saldo negativo potrebbe indicare che l’azienda ha registrato spese non documentate o non giustificate correttamente) o ricavi non documentati (l’azienda utilizzi ricavi non dichiarati per coprire le uscite).
Sul tema, la recente Ordinanza n. 25627 del 25 settembre 2024 conferma quanto già ribadito da diverse altre pronunce di legittimità che affermano che una chiusura di cassa con segno negativo denota l’omessa contabilizzazione di un’attività perlomeno equivalente al disavanzo.
La presunzione di maggior reddito occulto può essere superata soltanto fornendo la prova con elementi univoci atti a giustificare l’anomalia contabile individuata dall’Ufficio, come ad esempio la mancata registrazione di operazioni di pagamento in entrata.
A dispetto della giurisprudenza di merito, che a volte ha accolto i ricorsi dei contribuenti, quella di legittimità è dunque unanime nell’affermare il principio di diritto in base al quale:
“la sussistenza di un saldo negativo di cassa, implicando che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, fa presumere l’esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo”.
Una presunzione che avalla un accertamento analitico-induttivo come sostenuto dalla Cassazione n. 25289/24 e che quindi deve richiamare l’imprenditore ad un attento controllo della contabilità a maggior ragione in sede di presentazione del bilancio.
Mario Vacca
In collaborazione con: www.gazzettadellemilia.it