Il 22 novembre entra in vigore la Legge 162/2024 del 28 ottobre 2024 “Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti”
Il testo si inserisce nel quadro delle riforme mirate a promuovere l’innovazione e la competitività del sistema Paese.
In ordine ai benefici fiscali per gli investimenti nel capitale di Startup e PMI innovative, le nuove disposizioni mirano a rendere l’agevolazione coerente con i requisiti imposti dagli aiuti de minimis, ed esentano da imposizione i proventi percepiti dalle persone fisiche per la partecipazione a OICR che investono in imprese innovative.
In particolare, la nuova legge interviene sulla normativa previgente e, dopo aver specificato l’ambito applicativo delle nuove norme (articolo 1), detta disposizioni fiscali per:
- favorire la fruizione dei benefìci fiscali già previsti dalla precedente disciplina relativamente agli investimenti nel capitale sociale delle start-up innovative o delle Pmi innovative;
- chiarire e specificare l’esenzione delle plusvalenze derivanti da cessione di quote in imprese innovative, al fine di rendere l’agevolazione coerente con i requisiti imposti dalla vigente disciplina in materia di aiuti de minimis;
- esentare da imposizione sui redditi l’insieme di proventi percepiti dalle persone fisiche, ove provenienti dalla partecipazione a Oicr che investono in imprese innovative;
- rendere le disposizioni previste conformi alla disciplina in materia di aiuti di Stato compatibili con il mercato unico;
- consentire l’innalzamento da 25 a 50 milioni di euro del limite di patrimonio netto da considerare per i criteri di accesso ai benefici, previsto per le società di investimento semplice – Sis;
La nuova legge consente di superare il limite di detraibilità affinché, nell’eventuale caso in cui la persona fisica si trovasse in caso di incapienza relativamente alla detrazione Irpef del 50% per investimenti in start-up e Pmi innovative, qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all’imposta lorda, è riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari all’eccedenza. La detrazione del 50% sugli investimenti delle persone fisiche in Startup Innovative, quindi, potrà essere convertita in tax credit in mancanza di capienza fiscale così da non perdere il beneficio. Sarà possibile utilizzare l’eventuale eccedenza come credito d’imposta in dichiarazione dei redditi, in diminuzione delle imposte o in compensazione (anche in periodi d’imposta successivi).
Non sarà più applicabile quindi, la disposizione, contenuta nei decreti attuativi delle norme sopra citate previgenti, che, in caso di incapienza, consentiva la detrazione dell’eccedenza solo fino al terzo periodo di imposta successivo a quello di effettuazione dell’investimento. Le operazioni di investimento oggetto di agevolazione sono quelle effettuate a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.
Al momento dell’investimento iniziale, per l’esenzione sulle plusvalenze da partecipazione, le PMI Innovative non devono aver operato in alcun mercato né esservi presenti da più di sette anni dalla prima vendita commerciale; inoltre necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che risulti superiore al 50% del fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni
Con le modifiche apportate, l’esenzione fiscale delle plusvalenze derivanti dalle cessioni di quote di startup innovative (articolo 14 del Dl 73/2021) non viene più applicata agli investimenti effettuati in regime de minimis, di cui al regolamento n. 1407/2013/Ue (detrazione Irpef del 50% destinata alle persone fisiche che investono nel capitale di rischio di start-up innovative o Pmi innovative, disciplinati dall’articolo 29-bis) restando, pertanto, agevolati gli investimenti che godono della detrazione o della deduzione del 30%, rimuovendo il riferimento all’articolo 29-bis del DL 179/2012 e limitando il riferimento all’articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 3 del 2015.
Ci sono anche norme che completano la disciplina incentivante introdotta dall’articolo 14 del decreto legge 73/2021, riguardante l’esenzione per le plusvalenze derivanti dagli investimenti effettuati direttamente nelle imprese target da parte di OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio). Come per gli investimenti diretti, si stabilisce che le quote o azioni degli OICR debbano essere acquisite entro il 31 dicembre 2025 ed essere detenute per almeno tre anni.
Innalzamento da 25 a 50 milioni di euro del limite di patrimonio netto da considerare per i criteri di accesso ai benefici, previsto per le società di investimento semplice SIS (Art. 5) – Per ampliare l’ammontare delle somme da destinare a detti investimenti agevolabili è aumentato da 25 a 50 milioni di euro del limite di patrimonio netto previsto per le società di investimento semplice (SiS).
Infine, si stabilisce che l’esenzione fiscale dei proventi di Oicr, di cui all’introdotto comma 2-bis, trovano applicazione per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.
Mario Vacca
In collaborazione con: www.gazzettadellemilia.it