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Strada in discesa per la riforma sanzioni fiscali e tributarie

Le sanzioni amministrativeSaranno ridotte da un quinto ad un terzo, avvicinandole ai parametri europei ed introducendo un principio di maggiore proporzionalità” commentail Viceministro all’Economia, Maurizio Leo, a seguito dell’approvazione del Consiglio dei Ministri della riforma delle sanzioni fiscali, attraverso la revisione di una serie di provvedimenti normativi in materia.

Il decreto riscrive il sistema sanzionatorio tributario, ispirandolo ad un principio di proporzionalità più corretto di quello attuale, al fine di contrastare efficacemente l’evasione fiscale e incentivare la riscossione.

In particolare, il Governo è intervenuto sull’applicazione delle sanzioni amministrative introducendo il principio della proporzionalità, che coinvolge tributi molto comuni come l’imposta di registro, ipotecarie e catastali, bollo, assicurazioni e concessioni ed anche per gli omessi versamenti; viene eliminata la sanzione minima e massima ed introdotto anche in questo caso un importo proporzionale.

Con il decreto si interviene sulle sanzioni tributarie, amministrative e penali, se da un lato si ammorbidisce rispetto alle rigidità attuali, dall’altro si inasprisce per i “recidivi”.

Tra le novità si prevede che la sanzione sia:

aumentata fino al doppio nei confronti di chi, nei tre anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la violazione o alla inoppugnabilità dell’atto, è incorso in altra violazione della stessa indole.

Se concorrono circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra violazione commessa e sanzione applicabile, questa è ridotta fino a un quarto della misura prevista.

Se concorrono circostanze di particolare gravità della violazione, la sanzione prevista in misura fissa, proporzionale o variabile può essere aumentata fino alla metà”.

Sul fronte dei reati tributari (Dlgs 74/2000). il legislatore riscrive la norma sulle indebite compensazioni e crea un paracadute per chi paga a rate rispetto ai reati di omesso versamento di Iva e ritenute.

provvedendo, entro i successivi sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse, alla presentazione della dichiarazione integrativa e al versamento dell’imposta dovuta”, non è punibile, “sempreché la violazione sia dipesa da obiettive condizioni d’incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria”.

Quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta. Tuttavia, quando la violazione consiste nell’omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso.

le norme di non punibilità si adeguano agli indirizzi della giurisprudenza, riguardo le sanzioni penali “aiutando chi non può pagare per cause di forza maggiore, chi decide comunque di mettersi in regola, anche attraverso la rateizzazione, pagando l’intera imposta, le sanzioni (ridotte) e gli interessi”

Come conclude ancora una volta il Viceministro Leo.

Un decreto che tenta di riscrivere il rapporto tra Fisco e Contribuenti e traccia la strada verso l’avvicinamento tra i due che, non può passare soltanto attraverso la forma scritta dell’intento ma anche provando a cambiare la mentalità, gli intenti, il modus operandi e le routine di lavoro dei soggetti preposti a tale rapporto.

Mario Vacca

In collaborazione con: www.gazzettadellemilia.it

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