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Corsa al rush finale per l’approvazione nei tempi della Legge di Bilancio 2024

Grazie alla fiducia ottenuta in precedenza al Senato, la Camera nella seduta di venerdì 29 dicembre 2023 ha approvato definitivamente il disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”.

La legge è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale nel suppl. ordinario n. 40 della GU n. 303 ed è diventata Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 in vigore dal 1° gennaio 2024.

Molte le novità fiscali ed in materia di lavoro riepilogate in maniera sintetica nell’articolo ed affidate ad un più dettagliato commento nell’allegato scaricabile in calce.

Esonero parziale contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti

Viene ridotto il cuneo contributivo per i lavoratori con redditi più bassi anche per il 2024. La misura è stata confermata con le stesse aliquote:

♦     6% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 2.692 €;

♦     7% se la medesima retribuzione non eccede l’importo mensile di 1.923 €.

Vengono inoltre ridotti:

il cuneo contributivo per le donne con almeno 2 figli a carico

l’IRPEF per i redditi fino a 28 mila euro che rientreranno nel primo scaglione IRPEF (con aliquota al 23%)

Esclusione da tassazione fringe benefits

Viene confermata per il 2024 la disciplina dei fringe benefits per i lavoratori dipendenti, che vede innalzato il limite relativo al complessivo valore dei beni ceduti e dei servizi prestati da parte dei datori di lavoro (diversi dalla remunerazione) che non viene incluso nell’imponibile.

Per il 2024 l’elevamento del limite di esenzione (per ciascun periodo d’imposta) è pari: a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, anche qualora: il figlio sia a carico ripartito con l’altro genitore, nonché il lavoratore non benefici della detrazione fiscale per il figlio a carico, in ragione del riconoscimento (in relazione al medesimo figlio) dell’assegno unico e universale per i figli a carico e a 1.000 euro per gli altri lavoratori dipendenti.

Si ricorda che, nel limite delle somme erogate o rimborsate al lavoratore dal datore di lavoro, rientrano anche:

gli emolumenti per il pagamento delle utenze domestiche (servizio idrico integrato, energia elettrica e del gas naturale);

le spese per il contratto di locazione della prima casa, oppure per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Detassazione dei premi di risultato

Viene estesa ai premi e alle somme erogati nell’anno 2024 la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali – già prevista per le corrispondenti erogazioni nell’anno 2023 – dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati, come premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d’impresa.

Si ricorda che il limite annuo di importo complessivo dell’imponibile ammesso al regime in oggetto è: pari a 3.000 euro (lordi), elevato a 4.000 euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

L’applicazione del regime sostitutivo è subordinata alla condizione che il reddito da lavoro dipendente del soggetto privato non sia stato superiore, nell’anno precedente a quello di percezione degli emolumenti in oggetto, a 80.000 euro.

Riduzione del canone RAI

Limitatamente all’anno 2024 viene ridotto da 90 a 70 euro l’importo del canone di abbonamento alla televisione per uso privato (c.d. canone ordinario o canone RAI).

Modifiche alla disciplina fiscale delle locazioni brevi

La disciplina della cedolare secca è interessata dalle seguenti modifiche:

viene aumentata dal 21 al 26% l’aliquota applicabile ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati da persone fisiche, in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d’imposta.

Per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici si prevede che, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, venga operata la ritenuta a titolo di acconto.

Vengono inoltre modificate le modalità di adempimento agli obblighi derivanti dalla disciplina fiscale sulle locazioni brevi distinguendo tra:

soggetti residenti fuori dall’Unione Europea, a seconda del fatto che dispongano o meno di una stabile organizzazione in uno Stato membro soggetti residenti nell’Unione Europea che non dispongano di una stabile organizzazione in Italia.

Plusvalenze su immobili oggetto di interventi “Superbonus”

Tra i redditi diversi del Tuir viene aggiunta la casistica delle plusvalenze, realizzate mediante cessione a titolo oneroso, relative agli immobili in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui al c.d. “Superbonus”.

In particolare, la fattispecie riguarda gli immobili che abbiano visto l’effettuazione di interventi conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione.

Vengono però esclusi da tale regola gli immobili: acquisiti per successione; adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione, o qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo.

Tali plusvalenze sono determinate dalla differenza tra: il corrispettivo percepito nel periodo d’imposta il prezzo d’acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.

In presenza di immobili acquisiti per donazione, si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante.

Restrizione alle compensazioni in materia fiscale

Vengono introdotte diverse restrizioni all’uso delle compensazioni fiscali tramite modello F24 al fine di prevenire condotte illecite, per le fattispecie che si verificano a partire dal 01.07.2024.

In primo luogo, viene stabilito l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) – secondo modalità tecniche che verranno definite con successivo provvedimento – anche nel caso vengano utilizzati in compensazione c.d. orizzontale tramite delega di pagamento, i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti dell’INPS e dell’INAIL.

Secondariamente si prevede che per i contribuenti che abbiano: iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori ad euro 100.000, per i quali:

i termini di pagamento siano scaduti, e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della suddetta compensazione.

La legge di bilancio 2024 interviene inoltre per quelle compensazioni parziali, abbastanza residuali, in cui era ancora permesso predisporre il pagamento tramite home banking e per le quali è stato ora previsto l’obbligo di utilizzo dei canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Mario Vacca

In collaborazione con: www.gazzettadellemilia.it

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