Ecco i valori dell’Unione Europea, questa categoria mitologica ed indeterminata, invocata come un mantra ogni giorno che passa: non coinvolgere il Parlamento, l’unico organo eletto a suffragio universale dai cittadini europei ogni cinque anni, per far approvare la proposta di riarmo del valore di 800 miliardi di euro ai soli Capi di Stato e di Governo.
È questa, infatti, l’intenzione del Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, la quale ha affermato di voler valutare l’attivazione dell’art. 122 TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea), il quale consente (paragrafo 2), in ipotesi di emergenza o catastrofi, di portare un testo all’esame del Consiglio senza passare per il Parlamento.
Tuttavia, ad una lettura attenta della norma, le ragioni che il Presidente della Commissione adduce risultano prive di qualunque fondamento.
In primo luogo, l’art. 122, paragrafo 2, fa espresso riferimento a calamità naturali e circostanze eccezionali che coinvolgono uno Stato membro dell’Unione il quale, in ragione di questo, necessita di assistenza finanziaria.
In secondo luogo, nel momento in cui si scrive non vi sono elementi che depongono a favore di una minaccia concreta di invasione dell’Europa da parte della Federazione Russa.
Il richiamo, da parte della Von der Leyen che vede nella realtà unicamente quanto c’è solo nella sua testa, di una “minaccia esistenziale” non costituisce un criterio oggettivo, ma soggettivo, peraltro non percepito da tutti gli Stati membri quali, ad esempio, Slovacchia ed Ungheria che, fin da subito, hanno espresso netta contrarietà al piano di riarmo. Questo modo di procedere, anzi il solo pensare a questa possibilità, significa, per un ordinamento come quello dell’Unione spesso accusato di deficit di democraticità, di rinunciare ad una parte importante del processo democratico.
Lo stesso Parlamento europeo, nel novembre 2023, aveva approvato una risoluzione in cui chiedeva proprio, in una prospettiva di revisione del Trattato di Lisbona del 2007, di abolire l’art. 122 (su cui si è basata la creazione del Recovery Fund NGEU) e di sostituirlo con un nuovo art. 222 TFUE nel quale si preveda che siano il Parlamento ed il Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea ad attribuire poteri di emergenza temporanei alla Commissione in caso di crisi.
Prof. Daniele Trabucco – Costituzionalista
In collaborazione con: www.gazzettadellemilia.it