L’avv. Angelo di Lorenzo, presidente di ALI (avvocati liberi), in questa intervista esclusiva commenta la recente sentenza della CEDU (Corte europea per i diritti dell’uomo), sottolineando gli aspetti positivi trascurati da parte della stampa e della controinformazione. In particolare, i ricorrenti erano sanitari della Repubblica di San Marino, dove a differenza dell’Italia non era previsto un obbligo vaccinale, pertanto la CEDU, in questa sentenza, non si è espressa a favore dell’obbligo vaccinale, come si evince dagli stralci della sentenza che trovate a seguire. I sanitari infatti non venivano sospesi automaticamente, ma potevano essere destinati a mansioni non a stretto contatto con il pubblico, restare in servizio sottoponendosi a tampone, essere riassegnati ad altri servizi del SSI o ad altri uffici della Pubblica Amministrazione, usufruire di ferie o permessi e solo in estrema ratio venivano sospesi temporaneamente con un’indennità di 600 €.
Nel proseguo l’avv. Di Lorenzo spiega che cosa è il DSA e quali sono i suoi reali pericoli per la libertà di parola.
A seguire alcuni stralci della sentenza della CEDU.
Alcuni stralci della sentenza della CEDU
La sentenza non giudica l’obbligo vaccinale:
53 Il Governo ha contestato l’attestazione dell’esistenza di un obbligo, in quanto a San Marino la vaccinazione era stata effettuata su base puramente volontaria per tutta la popolazione, senza alcuna distinzione. Con riferimento allo specifico settore sanitario e socio-sanitario oggetto del presente caso, la vaccinazione è rimasta volontaria (contrariamente a quanto avviene, ad esempio, in Italia, Germania e Francia) e la mancata scelta di tale opzione ha comportato la sospensione solo in circostanze estreme in cui non era possibile adottare altre misure.
La sentenza sottolinea le diverse possibilità offerte ai sanitari:
- Le disposizioni contenute nella suddetta legge sono state modificate, nelle more della sua attuazione, dalla successiva legge n. 97/2021, poi ratificata dalla legge n. 107/2021 (entrata in vigore il 16 giugno 2021), che ha dettato specifiche disposizioni per il medesimo personale pubblico. Il suo comma 8 stabiliva che nel caso in cui il personale sanitario e socio-sanitario del Ssn avesse declinato l’invito formulato ai sensi del comma 14 della legge n. 85/2021 il Ssn, tenuto conto della necessità di garantire la continuità e l’adeguatezza del servizio, avrebbe dovuto preliminarmente valutare la possibilità di modificare l’organizzazione del servizio al fine di ridurre al minimo il contatto con l’utenza e, ove ciò non fosse stato possibile, a tali dipendenti veniva ordinato di rimanere in servizio, fermo restando l’obbligo di sottoporsi al test antigenico (per Covid-19) ogni quarantotto ore.
- La legge prevedeva inoltre un’ulteriore serie di opzioni per il personale non vaccinato nel caso in cui non fosse stato possibile riorganizzare il servizio (si veda il successivo paragrafo Errore: sorgente del riferimento non trovato). In particolare, le opzioni alternative prevedevano la possibilità di essere riassegnati ad altri servizi del SSI o ad altri uffici della Pubblica Amministrazione in posizioni lavorative vacanti, con il diritto a percepire il relativo stipendio o a utilizzare le ferie e i permessi maturati nell’anno 2020, oppure, come alternativa estrema, nel caso in cui le altre opzioni non fossero percorribili o non venissero accettate, la sospensione temporanea dal servizio con un’indennità di sospensione di 600 euro (euro) al mese al lordo delle imposte e dei contributi previdenziali, oltre alla possibilità di trattenere l’intero importo degli assegni familiari eventualmente percepiti.
- La sospensione dal servizio con la relativa indennità prevedeva anche l’obbligo per il lavoratore di svolgere attività socialmente utili, ferma restando la proporzionalità dell’orario di lavoro all’importo della suddetta indennità, pena la perdita del diritto a percepire tale indennità.
- Nel caso di personale sanitario e socio-sanitario che non poteva essere vaccinato a causa di un pericolo oggettivo dovuto a condizioni di salute documentate e certificate, la legge prevedeva che venisse posto in aspettativa con diritto a percepire l’intero stipendio.
- Nei casi in cui la riorganizzazione del servizio non ha consentito di evitare il contatto con l’utenza, i richiedenti, avendo rifiutato la vaccinazione, hanno esercitato il diritto di opzione ai sensi dell’art. 8, commi 5, 6 e 7, della Legge n. 107/2021. Le misure applicate a ciascuno dei ricorrenti sono indicate nella tabella allegata.
Il testo integrale della sentenza
Attribuzioni immagine di copertina: Courtroom European Court of Human Rights: Adrian Grycuk, CC BY-SA 3.0 PL <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.en>, via Wikimedia Commons