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Home Attualità Le “letterine” agli over 50 non vaccinati, istruzioni per l’uso

Le “letterine” agli over 50 non vaccinati, istruzioni per l’uso

Nel nostro articolo “In arrivo le sanzioni per gli over 50 non vaccinati” è stato specificato che le sanzioni al momento del ricevimento sono “comunicazioni di avvio del procedimento sanzionatorio”. Abbiamo fornito anche le indicazioni, come previsto dalla legge, su cosa si può fare entro i 10 giorni.

Alcuni lettori ci hanno chiesto di approfondire la procedura per chiedere la sospensione dell’avviso di addebito e, anche se non siamo uno studio legale, il nostro intento è quello di scrivere per i lettori e non per noi stessi, come molti fanno.

Pertanto riportiamo le indicazioni forniteci da Daniele Trabucco, Professore universitario di Diritto Internazionale, Diritto Pubblico Comparato, Diritti Umani e Diritto Costituzionale italiano. 

“Il soggetto over 50 che non ha rispettato l’obbligo di vaccino, di cui al decreto-legge n. 1/2022 convertito nella legge formale n. 18/2022, riceverà una comunicazione di avvio del procedimento prima dell’avviso di addebito. A questo punto può decidere di pagare subito, oppure di avviare la cosiddetta fase di contradditorio: avrà 10 giorni di tempo per inviare all’Asl di competenza eventuali esenzioni o motivazioni oggettive che hanno comportato il differimento del vaccino. Sempre entro questi 10 giorni, il soggetto over 50 dovrà inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione in cui avvisa di aver mandato le proprie giustificazioni all’azienda sanitaria. L’azienda sanitaria locale avrà a sua volta 10 giorni di tempo per comunicare all’Agenzia delle Entrate se la multa va fatta oppure no, dopo aver valutato le motivazioni presentate dal soggetto. Nel secondo caso, quindi se la sanzione non va effettuata, si chiude il procedimento. In caso contrario, l’iter va avanti. L’Agenzia delle entrate notificherà via pec o raccomandata con ricevuta di ritorno all’interessato un avviso di addebito che avrà valore di titolo esecutivo.

Decorsi i dieci giorni, l’Agenzia delle Entrate territorialmente competente procederà con l’invio della cartella esattoriale che funge da titolo esecutivo e che potrà essere oggetto di ricorso in opposizione. In tal caso il destinatario avrà:

 • 60 giorni di tempo per pagare;

 • oppure 30 giorni per presentare ricorso davanti al Giudice di pace.

Se il giudice non accoglie l’istanza, l’Agenzia delle Entrate potrà avviare l’iter per il recupero coattivo della somma, maggiorata delle spese successive. Per presentare ricorso va pagato un contributo unificato di 43,00 euro e non è necessario l’avvocato: ci si può difendere anche personalmente. La controparte in giudizio sarà proprio l’Agenzia delle Entrate per il tramite dell’Avvocatura di Stato”.

Antonella Di Luzio

Fuori dal Silenzio

SatiQweb

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