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Home Economia L’atteso Decreto Aiuti, risolve anche gli errori dei precedenti decreti

L’atteso Decreto Aiuti, risolve anche gli errori dei precedenti decreti

Il 18 maggio è entrato in vigore l’atteso decreto legge n. 50 “c.d. Decreto Aiuti” pubblicato in gazzetta con il n. 114 del giorno precedente. La misura consolida le azioni del governo per contrastare gli effetti della crisi politica e militare in Ucraina disponendo il rafforzamento di strumenti già esistenti e prevedendone nuovi quali produttività delle imprese ed attrazione degli investimenti oltre a misure di politiche energetiche nazionali. 

Di seguito un estratto di alcuni articoli ritenuti di interesse principale:

  • Incremento dei crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale: contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese “non gasivore “per l’acquisto di gas, fissato nella misura del 20 per cento è rideterminato nella misura del 25 per cento.

Parallelamente  il contributo per le imprese gasivore sale  al 25 per cento mentre quanto previsto per l’acquisto di energia (imp. non energivore) è rideterminato nella misura del 15%.

  • Estensione al primo trimestre  2022 del contributo a favore delle imprese gasivore: Alle imprese gasivore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 10 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del gas per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all’ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
  • Credito d’imposta per gli autotrasportatori: a tali imprese viene riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta nella misura del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore.
  • Superbonus: Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 (in luogo del 30 giugno prima previsto) siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il superbonus.
  • Detrazioni edilizie e quarta cessione del credito: Un’ulteriore rivisitazione delle precedenti disposizioni. Ormai si utilizza ogni Decreto Legge per porre rimedio alle scelte precedenti che non trovano misura nella realtà delle imprese. La nuova disposizione prevede che: “alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione”.
  • Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti: Ai lavoratori dipendenti la cui retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro (maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima), che non siano titolari dei trattamenti di cui all’articolo 32  (indennità una tantum per pensionati) e che nel primo quadrimestre dell’anno 2022 hanno beneficiato dell’esonero contributivo di cui al richiamato comma 121 per almeno una mensilità, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18.
  • Indennità una tantum per pensionati: In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 35.000 euro, l’Inps corrisponde d’ufficio, con la mensilità di luglio 2022, un’indennità una tantum pari a 200 euro.
  • Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina:

Viene prevista l’istituzione di un fondo per il riconoscimento di contributi a fondo perduto a favore delle piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, che presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti:

a) hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20 per cento del fatturato aziendale totale;

b) hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell’ultimo trimestre antecedente la data di entrata in vigore del decreto (18.05.2022) incrementato almeno del 30 per cento rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021;

c) hanno subito nel corso del trimestre antecedente la data di entrata in vigore del decreto (18.05.2022) un calo di fatturato di almeno il 30 per cento rispetto all’analogo periodo del 2019. Le modalità attuative saranno definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico

  • Maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0: Per gli investimenti in beni immateriali 4.0, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023 con “prenotazione”) la misura del credito d’imposta è elevata al 50 per cento.
  • Fondo per il sostegno del potere d’acquisto dei lavoratori autonomi: Viene istituito un fondo per il riconoscimento di un’indennità a favore di lavoratori autonomi e professionisti che non abbiano fruito delle indennità di cui ai precedenti articoli, e che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2021 un reddito complessivo non superiore all’importo stabilito dall’apposito decreto che sarà emanato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del D.L. 50/2022.

Mario Vacca

Fuori dal Silenzio

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dott. berardi domenico specialista in oculistica pubblicità

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