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Quando lo Stato manda i suoi militari in missione: il caso di Cesare Salvo e la condanna del Ministero della Difesa

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Tre missioni all’estero, il Kosovo, l’Etiopia-Eritrea e l’Albania. Poi, a 34 anni, la diagnosi di un tumore. Il TAR Sardegna accerta il nesso tra la patologia e l’esposizione a fattori contaminanti presenti nei contesti operativi e riconosce la responsabilità del Ministero della Difesa

C’è un momento in cui la parola “missione” smette di essere soltanto un termine militare e diventa qualcosa di molto più concreto: quel che resta addosso anche quando la missione è finita.

È la storia di Cesare Salvo, maresciallo dei Carabinieri originario del Cagliaritano, che tra il 2000 e il 2004 ha prestato servizio in tre missioni all’estero: in Kosovo, dal 25 novembre 2000 al 5 giugno 2001; in Etiopia-Eritrea, dal 1° luglio al 17 settembre 2002; quindi in Albania, dal 31 luglio 2003 al 29 gennaio 2004.

Aveva 34 anni quando, nel luglio 2006, la sua vita è cambiata con la diagnosi di una patologia tumorale.

Sono arrivati gli interventi chirurgici, la chemioterapia, la paura di non sopravvivere e una lunga vicenda personale e giudiziaria durata vent’anni.

Ora quella storia trova un punto fermo nella sentenza del TAR Sardegna che ha riconosciuto la responsabilità del Ministero della Difesa per la patologia tumorale e ha disposto il risarcimento dei danni patrimoniali documentati e non patrimoniali secondo i criteri stabiliti dal Tribunale.

Ma il punto centrale della decisione non è soltanto economico.

È la domanda che sta dietro a tutta la vicenda: quando lo Stato manda un militare in un teatro operativo, fino a dove arriva il suo dovere di proteggerlo?

Tre missioni, un’esposizione a fattori di rischio

La sentenza ricostruisce una storia di servizio prestato in contesti operativi particolarmente complessi.

Il TAR considera accertato che l’Amministrazione abbia inviato Salvo in zone caratterizzate dall’utilizzo di armamenti all’uranio impoverito e dalla presenza di ordigni bellici pesanti.

E c’è un passaggio particolarmente significativo: secondo quanto emerge dagli atti, il militare avrebbe operato senza specifici mezzi di protezione e senza che fossero effettivamente adottate le necessarie misure di prevenzione.

Non si tratta, dunque, soltanto di stabilire che cosa abbia incontrato un militare durante una missione. Il tema diventa quello di capire quali strumenti di protezione siano stati messi a disposizione di chi quelle missioni doveva affrontarle.

La consulenza tecnica disposta dal Tribunale ha ricostruito un quadro caratterizzato da molteplici fattori di esposizione: radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, amianto, uranio impoverito, metalli pesanti, sostanze tossiche, combustione di carburanti e lubrificanti, solventi e pesticidi, oltre a stress termico e psico-fisico prolungato.

A tutto questo si aggiungono le condizioni proprie delle missioni operative: stress cronico, ipervigilanza e rischio diretto per l’incolumità personale.

È dentro questo quadro che il consulente tecnico del Tribunale ha valutato il ruolo svolto dal servizio prestato nell’Arma.

Il nesso causale: non più soltanto un’ipotesi

La questione dell’uranio impoverito è da anni al centro di discussioni scientifiche, politiche e giudiziarie.

La sentenza del TAR Sardegna affronta anche questo aspetto, ricordando l’incertezza che permane nella comunità scientifica sulla rilevanza causale dell’esposizione all’uranio impoverito rispetto alle patologie tumorali.

Ma il giudizio sul caso di Cesare Salvo si muove su un altro piano.

Il Tribunale, sulla base della documentazione acquisita e delle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, ritiene comprovata la sussistenza di un nesso causale tra l’esposizione ai fattori contaminanti presenti nei contesti nei quali il militare si è trovato ad operare e la patologia tumorale contratta.

La CTU ha ritenuto che la patologia fosse riconducibile, secondo il criterio del “più probabile che non”, al servizio prestato nell’Arma dei Carabinieri, individuando nell’attività di servizio una concausa dominante e ritenendo il fattore predisponente preesistente non determinante in assenza delle esposizioni e dei fattori lavorativi eccezionali.

È questo il passaggio che porta il TAR a una conclusione precisa: nel caso di Cesare Salvo sussiste la responsabilità del Ministero della Difesa per la patologia tumorale che lo ha colpito.

La malattia riconosciuta come dipendente dal servizio

La vicenda giudiziaria non nasce dal nulla.

Già nel 2011 il Comitato di verifica per le cause di servizio aveva riconosciuto l’infermità come dipendente da causa di servizio e riconducibile alle particolari condizioni ambientali od operative della missione.

Nel 2012 era stata quindi erogata una speciale elargizione, mentre nel 2014 la Commissione medica ospedaliera di Cagliari aveva quantificato nella misura del 30 per cento l’invalidità riferita alla capacità lavorativa.

Nel 2015 un ulteriore parere del Comitato di verifica aveva riconosciuto la riconducibilità della patologia alle particolari condizioni ambientali e operative della missione.

Nello stesso anno, con decreto del Ministero dell’Interno, Salvo era stato riconosciuto Vittima del Dovere.

Restava però aperta la questione del risarcimento del danno e, soprattutto, della responsabilità dell’Amministrazione per non avere adottato tutte le cautele necessarie a tutelare la salute del militare.

È su questo terreno che si è sviluppato il ricorso davanti al TAR Sardegna.

La Difesa contesta l’esposizione. Il TAR guarda alle protezioni

Nel giudizio il Ministero della Difesa ha contestato l’esposizione del militare all’uranio impoverito e alle relative polveri, sostenendo anche l’assenza di rischi significativi di contaminazione e negando la correlazione tra l’esposizione alle nanoparticelle e l’insorgenza di patologie neoplastiche.

Ma per il TAR il problema non poteva essere risolto limitandosi a richiamare l’incertezza scientifica.

La questione decisiva diventa un’altra: quali misure di protezione erano state adottate?

La risposta contenuta nella sentenza è netta.

Il Ministero, scrivono i giudici, non ha dimostrato di avere adottato le indispensabili misure di protezione imposte dalle conoscenze dell’epoca, necessarie a garantire lo svolgimento delle attività operative nel rispetto degli standard di sicurezza.

E proprio questo elemento, insieme agli altri accertamenti compiuti nel procedimento, consente al TAR di ritenere provata anche la responsabilità dell’Amministrazione.

Non basta quindi dire che la scienza non conosceva ancora tutti i meccanismi attraverso i quali un determinato fattore può provocare una malattia.

Quando esiste un rischio e sono disponibili misure di prevenzione, la domanda diventa anche se quelle misure siano state adottate.

Il militare può accettare il rischio della missione, non quello evitabile

È qui che la vicenda di Cesare Salvo supera i confini della sua storia personale.

Un militare sceglie di servire lo Stato. Sa che una missione può comportare pericoli. Ma il pericolo proprio dell’attività operativa non può diventare automaticamente una giustificazione per ogni altro rischio.

È il principio che emerge anche dalle parole dell’avvocato Ezio Bonanni, presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto e legale di Salvo.

«Un militare sa che una missione può comportare pericoli e li affronta perché ha scelto di servire lo Stato, ma questo non significa che debba accettare anche rischi che possono e devono essere prevenuti».

Ed è proprio sulla prevenzione che si concentra la decisione del TAR.

Perché la sicurezza, in questa vicenda, non è qualcosa che può essere verificato soltanto dopo che una persona si è ammalata.

La sicurezza dovrebbe accompagnare il militare prima della partenza, durante la missione e anche dopo il suo rientro.

Vent’anni dopo, resta la domanda sulle protezioni

Dietro la sentenza rimane infatti la storia di un uomo che nel 2006, a soli 34 anni, ha dovuto affrontare una diagnosi di tumore.

La consulenza tecnica ha rilevato una sofferenza soggettiva di grado moderato-severo, con sentimenti di estrema tristezza e una perdita di identità vissuta nel momento della diagnosi.

Il danno biologico permanente è stato quantificato nel 35 per cento, mentre sono stati riconosciuti anche periodi di invalidità temporanea e una sofferenza morale significativa.

Il TAR ha quindi ordinato all’Amministrazione di formulare, entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, una proposta risarcitoria secondo i criteri indicati nella decisione.

Non si tratta, dunque, della semplice attribuzione di una cifra già liquidata: sarà il Ministero a dover procedere alla quantificazione sulla base dei criteri fissati dal Tribunale, tenendo conto dell’invalidità permanente, della sofferenza soggettiva, della personalizzazione del danno e dei periodi di invalidità temporanea, oltre alle spese mediche documentate.

Ma il valore della sentenza non si misura soltanto in euro.

Perché la questione che resta sul tavolo è molto più grande: quanto deve fare lo Stato per proteggere chi manda in prima linea?

Cesare Salvo ha servito in Kosovo, Etiopia-Eritrea e Albania. È tornato dalle missioni, ma il rischio non è finito con il rientro.

La malattia è arrivata anni dopo.

E la battaglia per il riconoscimento dei diritti è durata ancora più a lungo.

«Per troppo tempo molti militari hanno dovuto combattere una seconda battaglia dopo essere tornati dalle missioni – sottolinea Bonanni – prima contro la malattia e poi per ottenere il riconoscimento dei propri diritti».

Una seconda battaglia che, in questo caso, è arrivata fino a un’aula di giustizia.

E il TAR Sardegna ha messo nero su bianco una responsabilità: lo Stato non può limitarsi a mandare i propri militari dove il rischio esiste. Deve anche dimostrare di aver fatto tutto ciò che era necessario e possibile per proteggerli.

Andrea Caldart

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