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Il nuovo pignoramento e la ferita costituzionale dello Stato di Diritto

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La procedura esecutiva, nella tradizione giuridica italiana, rappresenta una delle espressioni della tutela giurisdizionale dei diritti. Essa traduce l’imperativo dell’art. 24 della Costituzione vigente, secondo cui «tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi», nella dimensione concreta della garanzia patrimoniale, ossia della possibilità per il creditore di ottenere coattivamente quanto gli è dovuto, ma sempre sotto la vigilanza di un giudice. 

De jure condito, il pignoramento può essere avviato solo dopo la formazione di un titolo esecutivo giudiziale (sentenza, decreto ingiuntivo, ordinanza) o equiparato (titolo notarile o cambiale) e la successiva notifica di un atto di precetto. 

La competenza, ai sensi dell’art. 26 del Codice di Procedura civile, è radicata presso il giudice del luogo in cui si trovano i beni mobili o immobili coinvolti; mentre, nei casi di valore limitato, la giurisdizione appartiene al giudice di pace, nei limiti previsti dall’art. 7 c.p.c. e dall’art. 15-bis, che disciplina le forme semplificate dell’espropriazione forzata di beni mobili. Tutta la sequenza esecutiva, dall’atto di pignoramento all’ordinanza di vendita o assegnazione, è permeata da un controllo giudiziale che ne assicura la legittimità e la proporzionalità, impedendo che la giustizia privata, ossia l’auto-tutela del creditore, travalichi i confini della legalità. In questo quadro si inserisce il disegno di legge A.S. n. 978, recentemente presentato in Senato, il quale propone una riforma radicale del sistema esecutivo in materia di crediti di modico valore, prevedendo che l’avvocato del creditore possa notificare al debitore un’”intimazione di pagamento” su base di credito certo, liquido ed esigibile. Decorso il termine di quaranta giorni senza che il debitore proponga opposizione, l’intimazione acquisterebbe efficacia esecutiva, consentendo l’avvio immediato del pignoramento senza necessità di un provvedimento giudiziale. 

Tale meccanismo, che si presenta, nella ratio dichiarata, come un rimedio di semplificazione e deflazione del contenzioso, si risolve in realtà in una profonda alterazione della natura stessa della giurisdizione civile, delegando a un soggetto privato, per quanto abilitato e vincolato a regole deontologiche, una funzione che per Costituzione appartiene al potere giudiziario.

La separazione dei poteri, invero, non tollera surroghe: il giudice non è una figura accessoria, bensì il presidio istituzionale della giustizia come equilibrio tra forza e diritto. L’idea che un avvocato possa attribuire efficacia esecutiva a un proprio atto di intimazione, senza un vaglio preventivo dell’autorità giudiziaria, incrina il principio del contraddittorio, compromette la parità delle parti e rischia di dissolvere la differenza essenziale tra procedimento e arbitrio. Anche se il debitore conserva formalmente la possibilità di opposizione, tale possibilità resta puramente teorica per chi, per ragioni economiche, culturali o informative, non disponga degli strumenti per attivarla tempestivamente. 

La garanzia del giudice è presidio non solo di legalità, ma anche di giustizia sostanziale: è ciò che impedisce che la logica dell’efficienza si trasformi in sopraffazione. Sotto il profilo costituzionale, la proposta presenta aporie di rilievo. L’art. 24 Cost. tutela il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento e la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato che tale diritto implica la necessaria esistenza di un organo terzo e imparziale che valuti la fondatezza della pretesa esecutiva prima che essa produca effetti coercitivi. La sostituzione di tale garanzia con una “autenticazione privata” di un credito, ancorché circoscritta nei limiti di valore, mina il principio del giusto processo (art. 111 Cost.), poiché priva il debitore della tutela effettiva prima dell’aggressione patrimoniale. Non è la quantità economica del credito a determinare la qualità del diritto: anche il debito più esiguo tocca la sfera di proprietà del cittadino, tutelata (come si secca utilizzare le categorie positivistiche) dall’art. 42 del Testo fondamentale. La giustificazione utilitaristica del provvedimento, l’alleggerimento dei tribunali, la rapidità dell’esecuzione, la riduzione dei tempi di recupero del credito, si scontra con un principio elementare della civiltà giuridica: che nessuno può essere privato dei propri beni se non in virtù di un giudizio e sotto il controllo di un giudice. 

È proprio nei casi minori, nei conflitti quotidiani, che si misura la tenuta dello Stato di diritto, poiché il diritto non tutela solo gli interessi forti, ma soprattutto quelli deboli e vulnerabili. Sul piano filosofico-giuridico, la proposta tradisce in questo modo un mutamento di paradigma: il passaggio dalla giustizia come funzione pubblica alla giustizia come strumento di efficienza economica. In questa prospettiva tecnocratica, il processo non è più la sede della tutela dei diritti, ma un ostacolo burocratico da superare. 

Privare il processo della presenza del giudice equivale a recidere il legame tra diritto e giustizia, sostituendo alla legittimità la mera legittimazione formale dell’efficacia. Si potrebbe dire, con Tommaso d’Aquino (1225-1274), che «il diritto è la ragione del giusto ordinata al bene comune»; ma quando la ragione viene delegata a un soggetto privato, essa cessa di essere universale e diviene interesse particolare. 

Il nuovo pignoramento “senza giudice” configura, nelle condizioni previste, un cortocircuito concettuale: pretende di realizzare la giustizia sottraendole il suo soggetto naturale, l’organo imparziale e consegna alla logica del mercato la funzione di bilanciare libertà e dovere. In nome della rapidità si sacrifica la garanzia, in nome dell’efficienza si dissolve il principio, in nome del realismo si abdica alla razionalità giuridica. 

Non è un dettaglio tecnico, ma un vulnus sistemico: la perdita del giudice è la perdita dell’idea stessa di giustizia come mediazione della ragione tra le parti. In un ordinamento che si vuole costituzionale, nessuna riforma può ritenersi innocua quando riduce la tutela giurisdizionale, perché è proprio attraverso la lente del giudice che il potere coercitivo si legittima. L’efficienza senza garanzia è soltanto la maschera di un potere che si autonomizza. 

La vera sfida del diritto non consiste nella velocità, quanto nella capacità di coniugare certezza e giustizia: togliere il giudice significa togliere la giustizia stessa che, in uno Stato di Diritto innervato di positivismo giuridico, è già di per sé problematica. 

Da ultimo, la dichiarazione del senatore Borghi (Lega-Salvini Premier), secondo cui la nuova procedura si applicherebbe esclusivamente ai rapporti tra imprese e non ai privati consumatori, costituisce un tentativo di rassicurazione politica più che una delimitazione giuridicamente fondata. Invero, tale distinzione non risulta affatto esplicitata nel testo normativo. La proposta non definisce né l’ambito soggettivo di applicazione, né la natura dei rapporti giuridici cui si riferisce, limitandosi a parlare genericamente di “crediti certi, liquidi ed esigibili”, senza distinguere tra credito commerciale e credito di consumo.

Prof. Daniele Trabucco – Costituzionalista

In collaborazione con: www.gazzettadellemilia.it

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