La pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto legge del 21 marzo 2022 n°21 – come già anticipato nei precedenti articoli – stabilisce che per il solo anno 2022 i datori di lavoro privati, possono corrispondere ai propri dipendenti una somma avente titolo di “Buono Benzina” (o analoghi) nel limite di euro 200 (duecento/00) per dipendente che, se erogato, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n°917.
L’intento del legislatore è certamente quello di voler affiancare la somma prevista nell’anno 2022 a quella già esistente di 258,23€ concedendo la facoltà ai datori di lavoro di erogare ai propri dipendenti un beneficio economico aggiuntivo, per un totale di 458,23€. La peculiarità di questo bonus, rispetto a quello precedente, è l’esenzione da tassazione e non viene assoggettato neanche a contribuzione, ovvero detraibile al 100% al momento della dichiarazione fiscale.
Questo bonus rientra nei cd. “Fringe Benefits” e fanno parte della retribuzione accessoria c.d. retribuzione in natura. Sono legati alla mansione del dipendente e servono per alleggerirlo di alcune spese agevolando così il suo lavoro. Sono disciplinati all’interno del contratto individuale che l’azienda stipula con il lavoratore e sono soggetti a tassazione soltanto se il valore supera i 458,23€
Questi benefit possono essere erogati ai dipendenti anche tramite voucher; pertanto, il riconoscimento di beni o la fornitura di servizi ad opera del datore avviene attraverso il rilascio di documenti di legittimazione (cartacei o elettronici), contenenti un valore nominale.
Comunque i benefit sono una vasta gamma e per fare un discorso più ampio potremmo anche parlare di welfare aziendale, ma sarà affrontato prossimamente.
Di seguito affianchiamo un esempio di cedolino di un’azienda metalmeccanica con l’inserimento del “Bonus”

(*) Articolo realizzato con la collaborazione della Payroll Specialist Srls nella persona del CdL Sebastiano Messina

Mario Vacca