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Home Cultura e società Legale Il controllo a distanza delle attività dei lavoratori. Cosa è cambiato?

Il controllo a distanza delle attività dei lavoratori. Cosa è cambiato?

L’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori è stato riformato dal c.d. “Jobs Act” (art. 23 del decreto legislativo n. 151/2015, in vigore dal 24 settembre 2015) che ha introdotto importanti modifiche rispetto alla possibilità del datore di lavoro di operare un controllo sull’attività lavorativa svolta dai propri dipendenti, ne parliamo con l’avv. Antonio Curatola.

Com’è cambiata la norma per il controllo a distanza delle attività dei lavoratori?

Prima della riforma (e, quindi, del 24 settembre 2015), vigeva un divieto assoluto di utilizzo di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori. 

Tale divieto veniva meno solo nei casi in cui il datore di lavoro, per esigenze organizzative, produttive o di sicurezza del lavoro, intendesse installare nuove apparecchiature dalle quali potesse derivare un controllo a distanza dell’attività lavorativa dei dipendenti: in tal caso, era necessario il previo accordo con le organizzazioni sindacali o, in mancanza, l’autorizzazione delle articolazioni locali del Ministero del Lavoro territorialmente competenti.

Ora, non vi è più un esplicito divieto di controllo a distanza della prestazione lavorativa. 

Due, infatti, sono gli aspetti presi in considerazione dal nuovo testo della norma:

  • da un lato, l’impiego di impianti audiovisivi e di altri strumenti che consentono un controllo a distanza dell’attività dei lavoratori;
  • dall’altro, l’utilizzo di altri strumenti che il datore di lavoro assegna ai propri dipendenti per lo svolgimento della prestazione lavorativa (ad esempio, computer, telefoni, tablet), nonché gli strumenti di rilevazione degli accessi e delle presenze (c.d. lettori badge).

Quindi la norma prevede espressamente questa casistica 

In base all’attuale art. 4 della legge n. 300/1970 (Allegato) non si applicano le regole sui limiti ai controlli a distanza nei confronti degli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze utilizzati dal datore di lavoro.

Non necessita alcun accordo sindacale preliminare e nessuna autorizzazione del competente ispettorato nazionale del lavoro purché sia data al lavoratore adeguata informazione dellemodalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli nonché nel rispetto di quantodisposto dal Codice della privacy e cioè del D.lgs. n. 196/2003.

In sintesi

  1. quando il lavoratore è soggetto al controllo a distanza mediante i dispositivi che utilizza perrendere la prestazione oppure quando vengono registrati gli accessi al lavoro, e sufficiente fornire l’informativa su come utilizzare correttamente gli strumenti di lavoro e rispettare le regole della privacy;
  2. quando invece sì è al di fuori di tale ambito, siamo sempre in presenza di controlli a distanza che vanno sottoposti all’accordo con i sindacati oppure all’autorizzazione preventivadell’lspettorato del lavoro competente

Oltre ai predetti, a livello generale il datore di lavoro dovrà, prima dell’avvio del nuovo sistema di accertamento, effettuare la notificazione al Garante, indicando i tipi di trattamenti e le operazioni che intende compiere.

Dovranno poi fornire ai dipendenti un’informativa comprensiva di tutti gli elementi (tipologia dei dati, finalità e modalità del trattamento, tempi di conservazione, natura facoltativa del conferimento, soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di responsabili o incaricati del trattamento).

Non da ultimo dovranno essere, adottare tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa per preservare l’integrità dei dati registrati e impedire l’accesso a persone non autorizzate.

Mario Vacca

In collaborazione con: www.gazzettadellemilia.it

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