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Home Economia Dal 30 agosto avvio alle domande per gli aiuti alle Imprese

Dal 30 agosto avvio alle domande per gli aiuti alle Imprese

Le PMI e le imprese diverse dalla PMI con un numero di dipendenti non superiore a 499, possono presentare le richieste di accesso alla garanzia del Fondo sul Temporary Crisis Framework.

Con un fondo da 407 milioni di euro la Commissione Europea ha approvato un regime italiano a sostegno delle imprese attive nei comuni colpiti dai terremoti del 2009 e del 2016, nel contesto della pandemia di coronavirus e dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

La misura mira a ridurre il rischio di perturbazioni economiche cui devono far fronte le imprese che hanno una sede legale o operativa nei comuni interessati e che sono state duramente colpite dagli effetti socioeconomici della crisi dovuta alla pandemia di coronavirus e all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Nell’ambito del regime il sostegno pubblico prenderà la forma di sovvenzioni dirette e prestiti a tasso agevolato.

A seguito di tale autorizzazione (comunicazione C (2022) 5607 del 29 luglio 2022 in riferimento alla misura di aiuto SA.103403 – TCF: Loan guarantees for SMEs and small mid caps) dal prossimo 30 agosto 2022 le imprese potranno presentare le richieste di accesso alla garanzia del Fondo ai sensi degli “Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti” – Sezione 2.2 del TCF. La presentazione delle domande scadrà poi il prossimo 31 dicembre. 

Per accedere al Temporary Crisis Framework, le imprese dovranno dichiarare di avere esigenze di liquidità connesse all’attuale guerra in Ucraina, quali ad esempio quelle determinate dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione o dall’incremento delle spese energetiche.

Tra i paletti ed i limiti imposti dalla norma vi è il rispetto – per le operazioni finanziarie – della durata massima del finanziamento di 8 anni ed un valore non superiore al 15% dell’importo medio dei ricavi delle vendite e delle prestazioni degli ultimi tre esercizi conclusi o, alternativamente, al 50% dei costi sostenuti per l’energia nei dodici mesi precedenti alla sottoscrizione della richiesta di agevolazione.

Le percentuali di copertura sono le stesse previste dalla Legge di Bilancio 2022 (80% per investimento e per operazioni con finalità diversa dall’investimento riferite ad imprese rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione del Fondo; 60% per le operazioni con finalità diversa dall’investimento riferite ad imprese rientranti nelle fasce 1 e 2 del medesimo modello di valutazione).

L’importo massimo garantito per singola impresa beneficiaria è pari a 5 milioni di euro;

In attuazione dell’art.16 del DL Aiuti, inoltre, aumenta la copertura della garanzia a favore dei finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento energetico o diversificazione della produzione o del consumo energetici: 90% per la garanzia diretta e 100% la riassicurazione a condizione che le garanzie rilasciate dai confidi o altri fondi di garanzia non superino il 90%.

Per questa tipologia di operazioni è inoltre prevista la gratuità dell’intervento del Fondo a favore delle imprese che operano nei settori particolarmente colpiti dall’attuale emergenza bellica, indicati dall’allegato I alla comunicazione della Commissione europea 2022/C13 I/01.

In deroga a quanto previsto dalle Disposizioni Operative del Fondo e in linea con quanto previsto dal TCF, sono ammissibili anche i soggetti beneficiari finali che, alla data di presentazione della richiesta di agevolazione, siano classificati tra le “imprese in difficoltà” così come definite dal Regolamento 651/2014.

Nella comunicazione di Mediocredito viene evidenziato che il prossimo 11 agosto 2022 verrà pubblicata la nuova documentazione necessaria all’adeguamento delle procedure di invio massivo (FEA 2) dei soggetti richiedenti.

Mario Vacca in collaborazione con: www.gazzettadellemilia.it

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