Il 22 ottobre 2026 è entrata in vigore la normativa sulla riparazione degli elettrodomestici.
Anche i consumatori italiani potranno, quindi, beneficiare delle disposizioni emanate in sede comunitaria che stabiliscono un anno aggiuntivo di garanzia legale per chi dovesse optare per la riparazione e nuovi obblighi, anche fuori garanzia, gravanti sui produttori.
Si spera anche che la nuova normativa possa avere un impatto positivo sull’ambiente e per l’economia circolare, in quanto il rendere più vantaggioso riparare gli elettrodomestici (e non, quindi, sostituirli) possa ridurre la produzione dei rifiuti.
La Commissione Europea ha previsto che la nuova normativa, una volta che sarà entrata a regime nei vari Paesi dell’Unione, potrebbe portare ad un taglio di 35 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici e ad una riduzione di 261 milioni di tonnellate di emissioni di gas serra.
Ma vediamo nel dettaglio cosa cambia.
In virtù della garanzia nella vendita di beni di consumo, in vigore in Italia, ormai da molti anni, il venditore risponde dei difetti di conformità del prodotto che si dovessero manifestare entro due anni dalla consegna dello stesso.
Sul punto si registra la novità principale nonché di maggiore appeal mediatico: per il consumatore che dovesse optare per la riparazione del bene la garanzia si estende di ulteriori 12 mesi.
In altri termini, se il rimedio scelto dal consumatore dovesse essere la riparazione la garanzia prestata dal venditore sarebbe di 3 anni e non di 2.
Anche se la nuova normativa è entrata in vigore lo scorso 22 ottobre, l’estensione della garanzia si applica ai beni acquistati a partire dal 31 luglio 2026 (ed anche questa è una norma decisamente a favore dei consumatori) e riguarda, così come in passato, i difetti di conformità e non problematiche derivanti da un danno accidentale (derivante, ad esempio, dalla caduta del bene) o da un utilizzo scorretto.
In caso di difetto di conformità del bene durante il periodo di garanzia, il responsabile nei confronti del consumatore è sempre il venditore anche quando, quest’ultimo dovesse affidare l’intervento di riparazione ad un tecnico estraneo alla propria attività commerciale.
Il venditore ha, quindi, l’obbligo di informare i propri clienti, in caso di difetti del bene, della possibilità che essi hanno di scegliere tra sostituzione (salvo il caso che il rimedio richiesto sia impossibile da realizzare o comporti costi eccessivi rispetto all’alternativa) e riparazione e, nel caso la scelta dovesse ricadere su quest’ultima dell’estensione per ulteriori 12 mesi della garanzia.
Entrambi i rimedi (riparazione e sostituzione) devono essere gratuiti ed avvenire in un arco di tempo ragionevole, senza arrecare particolari disagi al consumatore (sebbene sia prevista come possibilità e non come obbligo gravante sul venditore, quest’ultimo può mettere gratuitamente a disposizione del proprio cliente un prodotto sostitutivo temporaneo anche ricondizionato).
Ovviamente, se il venditore non effettua la sostituzione o la riparazione non elimina il difetto, il consumatore potrà chiedere una riduzione del prezzo di acquisto del bene o la risoluzione del contratto, con restituzione di quanto corrisposto.
Altra importante novità introdotta dalla normativa è l’obbligo gravante sul produttore di offrire la riparazione (gratuita o a prezzo ragionevole) per difetti non rientranti nel novero di responsabilità del venditore riguardante beni di uso quotidiano per i quali la normativa europea prevede specifici requisiti di riparabilità, tra i quali, in questa sede ricordiamo, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, lavatrici e lavastoviglie domestiche, frigoriferi, smartphone, tablet, televisori ed aspirapolveri.
Purtroppo, però, il consumatore per poter invocare il diritto alla riparazione di un prodotto fuori garanzia deve verificare le disposizioni europee in materia, e tale profilo non agevola la strada per il contraente debole, il quale dovrà compiere detta ricerca (non certo agevole per un profano) prima di far valere il proprio diritto nei confronti del produttore.
Si pensi, ad esempio, agli smartphone o ai tablet, prodotti molto diffusi tra quasi tutte le fasce d’età.
Per essi la normativa europea prevede obblighi di disponibilità di specifici ricambi per almeno sette anni da quando è cessata la commercializzazione di quello specifico modello.
Come si è detto il diritto alla riparazione fuori garanzia non è gratuito, in quanto il produttore può chiedere per essa il pagamento di un prezzo ragionevole (grava sul produttore l’obbligo di trasparenza dei costi, che si realizza attraverso il mettere a disposizione dei consumatori informazioni sui prezzi indicativi delle normali riparazioni)
Così come deve essere ragionevole il prezzo delle parti di ricambio dei prodotti e la durata della riparazione.
Sulla base della nuova normativa, infine, il consumatore non è più tenuto a rivolgersi ai centri autorizzati dal produttore ma ha la possibilità da un riparatore di sua fiducia.
Avv. Emilio Graziuso – Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca
Presidente dell’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore“
In collaborazione con: www.gazzettadellemilia.it
Foto copertina: immagine generata dall’AI

