Le motivazioni della sentenza 199 del 2025 della Corte Costituzionale, suggellano una volta per tutte i principi già introdotti delle precedenti sentenze 14 e 15 del 2023, che infatti,più volte sono in essa richiamate per ribadirne i contenuti. Rispetto a tali die sentenze più che di un vero e proprio fattore di novità, ne rappresentano il consolidamento e la sintesi dei principi da esse affermati.
Anche nella 199 del 2025 come per le altre due si è fatto riferimento esclusivamente ai discutibilissimi dati e studi dell’ISS e dell’Aifa presenti all’epoca della normativa su cui è stata sollevata la questione di illegittimità costituzionale.
Anche in tal caso come per le precedenti sentenze, ed in particolare nella 14 del 2023, più volte richiamata dalla 199 del 2025, sono stati considerati attendibili i dati relativi alla sicurezza ed efficacia dei vaccini presentati da tali enti, e come per la 14 si è ribadito il principio dirompente che la sicurezza e salute del singolo debba farsi ragionevolmente da parte rispetto alla sicurezza e salute collettiva in caso di rischio di eventi nefasti gravi correlabili alla vaccinazione obbligatoria, laddove vi sia la presenza di rischio “raro” e “molto raro” (vedi par. 7.2 sent. 199 del 2025), a fronte invece della efficacia generalizzata del vaccino obbligatorio nel ridurre la malattia grave e, quindi, il peso eccessivo sulle strutture sanitarie. In particolare riafferma (vedi par 8.2 ultima parte), sempre riagganciandosi alla 14 del 2023 «che in nome della solidarietà verso gli altri, ciascuno possa essere obbligato, restando così legittimamente limitata la sua autodeterminazione, a un dato trattamento sanitario, anche se questo importi un rischio specifico», fermo restando che l’eventuale sacrificio della salute di ciascuno per la tutela della salute degli altri «implica il riconoscimento, per il caso che il rischio si avveri […] di un equo ristoro»). Come per la 14 del 2023, quindi, anche in tal caso viene affermato che il soggetto obbligato a vaccinarsi, debba rischiare la propria vita o comunque conseguenze lesive gravi ed irreversibili laddove sia accertato che tale rischio abbia una frequenza rara e molto rara, ove ricorrano anche la altre condizioni su illustrate: in sostanza si fonda la legittimità di una norma che imponga ai suoi destinatari di sottoporsi al rischio di essere quel soggetto che per sua grande sventura rientri in tale percentuale rara o molto rara.
La stessa sentenza in esame riafferma inoltre, sempre riagganciandosi alla 14 del 2023, che anche la capacità ricettiva delle strutture sanitarie debba essere presa come parametro di riferimento e di discrimine nella valutazione rischi-benefici ai fini dell’imposizione dell’obbligo vaccinale. Anch’essa quindi, come la citata 14 del 2023, non considera la natura assolutamente relativa e non oggettivizzabile di tale parametro, ed aggancia l’obbligo vaccinale al risultato delle scelte di politica sanitaria e di capacità di spesa dello Stato e delle singole Regioni, che possono quindi potenzialmente determinare l’esito del giudizio di bilanciamento e proporzionalità dell’obbligo vaccinale rispetto al diritto alla autodeterminazione nella gestione del proprio corpo da parte del singolo individuo.
Come noto, quelli sopra richiamati, sono principi che si discostano notevolmente dall’orientamento consolidato sino al 2023.
La Corte Costituzionale, infatti, si era pronunciata più volte in passato sulla materia, a partire dalla sentenza n. 258/1994 per giungere alla n. 5/2018, delineando i presupposti affinché l’obbligo vaccinale potesse ritenersi compatibile con i principi dell’art. 32 della Costituzione.
In particolare, la Corte costituzionale aveva stabilito che “la legge impositiva di un trattamento sanitario non fosse incompatibile con l’art. 32 della Costituzione”: a) “se il trattamento fosse diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi era assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché era proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, che giustificava la compressione di quella autodeterminazione dell’uomo che ineriva al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale (cfr. sentenza 1990 n. 307); b) se vi fosse “la previsione che esso non incidesse negativamente sullo stato di salute di colui che vi era assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, apparivano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili”); c) se nell’ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio fosse prevista comunque la corresponsione di una “equa indennità” in favore del danneggiato (cfr. sentenza 307 cit. e v. ora legge n. 210/1992)”.
La sentenza 199 del 2025 affonda inoltre il bisturi in anche materia del diritto al lavoro.
In particolare, rifacendosi alla sua precedente sentenza 15 del 2023, richiamandola, la Consultaassume che l’obbligo vaccinale si ponga come obbligo ex lege all’interno del sinallagma contrattuale nel rapporto di lavoro, sinallagama , che, così come integrato dalla legge a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, richiede il rispetto degli obblighi di prevenzione sanitaria imposti dalle disposizioni censurate. Di conseguenza il loro inadempimento determina un inadempimento contrattuale che giustifica il datore di lavoro ad impedire al lavoratore la prosecuzione del rapporto di lavoro, e conseguentemente, a non provvedere a corrispondergli i dovuti emolumenti. “Le conseguenze derivanti dal mancato adempimento di tali obblighi non ledono, pertanto, alcuno degli evocati parametri costituzionali: né il diritto al lavoro e alla retribuzione (artt. 4 e 36 Cost), né il diritto alla dignità personale nell’accezione fatta propria dall’ordinanza di rimessione (art. 2 Cost.), né il principio di ragionevolezza e proporzionalità (art. 3 Cost.). In primo luogo, perché sono comunque frutto di una scelta individuale. In secondo luogo, perché l’inosservanza di tali obblighi assume una rilevanza “meramente sinallagmatica” sul piano delle condizioni nascenti dal contratto di lavoro, nel senso che il loro inadempimento rende la prestazione non conforme alle regole del rapporto, giustificando così la preclusione a svolgere l’attività lavorativa e la conseguente privazione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento. In terzo luogo, perché si tratta pur sempre di obblighi posti a tutela della salute degli altri, la cui ragionevolezza e proporzionalità, in casi analoghi, è stata più volte affermata e ribadita da questa Corte (sopra); da ultimo, perché gli obblighi in questione sono meramente transitori e il loro inadempimento non determina né la perdita del posto di lavoro né conseguenze disciplinari”. (vedi par. 9.3 seconda parte sentenza).
La stessa sentenza afferma inoltre che non vi sarebbe una irragionevole discriminazione rispetto a chi in caso di sospensione del rapporto di lavoro percepisca comunque un assegno alimentare, in quanto nel caso de quo, intanto la prestazione sarebbe legata alla corrispettività, e quindi, anch’essa alla corretta attuazione del sinallagma contrattuale, e comunque l’impossibilità di svolgere la prestazione lavorativa sarebbe il frutto della scelta del lavoratore e non sarebbe di conseguenza corretto scaricare sul datore di lavoro il risultato di tale scelta.
Nei passaggi sopra riportati la Consulta opera quindi, una vera e propria astrazione giuridica totalmente disancorata dalla realtà fattuale, e cioè che la decisione di vaccinarsi o meno sia una libera scelta del soggetto obbligato a farlo e non invece il frutto di una volontà coartata dalle conseguenze nefaste che si subirebbero sul proprio rapporto di lavoro e sui mezzi di sostentamento nel caso di rifiuto di farlo.
Il ragionamento sopra svolto dalla Corte, inoltre, ad avviso di chi scrive afferma tra le righe un concetto pericolosissimo.
Infatti si deve tenere presente che la salvaguardia del posto di lavoro era stata garantita espressamente nel caso de quo dalle norme oggetto del vaglio Costituzionale; tuttavia niente vieterebbe al legislatore, sulla scorta proprio dei sopra richiamati principi di ragionevolezza e proporzione delle misure sanitarie obbligatorie affermati dalla stessa Corte Costituzionale, di reintrodurre per il futuro un obbligo vaccinale che non contempli espressamente tale salvaguardia del posto d lavoro.
È parere che se ciò avvenisse, i principi sopra riportati oltre a fondare le misure sanitarie obbligatorie così introdotte potrebbero pericolosamente anche fondare la possibilità da parte del datore di lavoro di licenziare per giusta causa il lavoratore che rifiutasse di sottoporsi ad esse…
Infatti, il requisito della transitorietà dell’obbligo vaccinale e, quindi, di conseguenza, della provvisorietà della sospensione dal lavoro, non viene preso in considerazione della Corte comecondizione per poter procedere alla sospensione del rapporto di lavoro in costanza di obblighi vaccinale, ma solo per fondare la assenza di una sproporzione della misura, fermo restando che la misura sarebbe comunque fondata e ragionevole in virtù del ricorso delle altre condizioni indicate.
Si ritiene allora che, traendo le somme dai principi affermati dalla Corte Costituzionale, poiché l’adempimento all’obbligo sanitario in questione ha assunto per il legislatore nel rapporto sinallagmatico un valore di obbligo ex lege tale da giustificare il legittimo impedimento alla prosecuzione del rapporto di lavoro ed alla mancata corresponsione degli emolumenti, lo stesso obbligo se non adempiuto, possa costituire per il datore di lavoro, in mancanza di una normativa che salvaguardi espressamente il posto di lavoro, una giusta causa di licenziamento, soprattutto in costanza di obblighi sanitari introdotti definitivamente o a lungo termine nel corso del rapporto di lavoro.
Da quanto sopra deriva che la portata interpretativa delle suddette sentenze della Corte Costituzionale nel giustificare la possibilità di imporre trattamenti sanitari obbligatori ha letteralmente travolto ogni garanzia di conservazione del rapporto di lavoro rispetto al mancato adempimento a tali obblighi, rendendo di conseguenza se possibile ogni individuo ancor più ostaggio della correttezza ed attendibilità dei dati e studi scientifici che ne sono alla base, i quali, nel caso de quo, nonostante le palesi criticità che stanno emergendo dalle audizioni nanti alla Commissione Covid 19, sono stati salvaguardati dalla Consulta; ciò, si ritiene, anche in virtù della timida e poco documentata presa di posizione sul tema avuta da parte della stessa ordinanza di rimessione della questione di Costituzionalità.
Infine, resta grande assente nella citata ordinanza di rimessione della questione di Costituzionalità alla Consulta il tema della mancata coerenza tra le misure rese obbligatorie (e cioè le tipologie dei vaccini individuati quali somministrazioni obbligatorie da effettuarsi) e gli obiettivi di prevenzione dal contagio riportati chiaramente nella normativa introduttivadell’obbligo vaccinale; ciò, dando così modo alla Consulta di non pronunciarsi a sul tema dell’adozione off-label di tali misure, sfruttando il principio – da essa espressamente affermato erichiamato – che “non possono essere presi in considerazione “ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia che siano stati eccepiti ma non fatti propri dal giudice a quo, sia che siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze (ex plurimis, sentenze n. 271 del 2011, n. 236 del 2009, n. 56 del 2009, n. 86 del 2008)” (sentenza n. 203 del 2016; nello stesso senso, sentenze n. 150 e n. 85 del 2020)» (sentenza n. 165 del 2020, punto 2.1. del Considerato in diritto).” (vedi par. 4).
Avv. Antonio Verdone – Patrocinante in Cassazione e nanti alle altre Giurisdizioni Superiori

