La sentenza “Learning Resources, Inc. v. Trump”, decisa dalla Corte Suprema il 20 febbraio 2026 con maggioranza 6–3, riguarda un punto classico del costituzionalismo americano applicato al commercio estero, cioè il confine tra il potere del Congresso di imporre dazi e regolare il commercio internazionale e la pretesa dell’Esecutivo di introdurre tariffe generalizzate invocando una legge emergenziale.
Il caso è arrivato alla Corte attraverso un contenzioso promosso da importatori e imprese che hanno contestato le tariffe “reciproche” introdotte dall’amministrazione Trump nel 2025, sostenendo che non vi fosse un fondamento legislativo sufficientemente chiaro per trasformare un potere di gestione dell’emergenza economica in un vero potere tariffario.
Nel fascicolo confluiscono due percorsi, uno proveniente dal circuito della giustizia federale ordinaria e uno dal circuito specializzato in materia doganale e commerciale e la Corte Suprema ha deciso di intervenire in modo risolutivo, proprio perché la questione tocca l’assetto dei poteri e produce effetti economici di sistema.
Nel merito, la Corte afferma che la base normativa invocata dal Governo, l’International Emergency Economic Powers Act del 1977, consente al Presidente degli Stati Uniti d’America di adottare misure incisive sulle transazioni economiche internazionali in presenza di un’emergenza nazionale, ma non gli attribuisce il potere di imporre dazi in senso proprio. Il punto decisivo, nella motivazione, è che il potere di “regolare” l’importazione non equivale al potere di “tassare” l’importazione e non può essere letto come delega implicita di un potere che, nella logica dell’Articolo I, appartiene al Congresso e che, quando viene delegato, lo è in forme espresse e con vincoli accurati.
La Corte, in sostanza, non nega la centralità della politica commerciale nell’azione di governo: essa pretende una autorizzazione congressuale chiara quando l’Esecutivo rivendica una potestà così ampia e fiscalmente connotata. Sul piano dei criteri argomentativi, la decisione viene letta come una applicazione del requisito di chiarezza nelle “grandi decisioni” di impatto economico e politico, mentre alcune opinioni concorrenti precisano che il risultato può essere raggiunto anche con gli ordinari strumenti di interpretazione statutaria. In questa cornice, la Corte non afferma che il Presidente sia privo di strumenti per incidere sui dazi, ma afferma che questa legge del 1977 non è la sede normativa idonea per istituire tariffe generalizzate su scala globale.
Quanto alle conseguenze e alla traiettoria futura dell’amministrazione Trump, le reazioni ufficiali indicano una strategia di “migrazione” verso basi giuridiche diverse. In particolare, l’amministrazione americana ha annunciato l’uso della Section 122 del Trade Act del 1974, che consente un sovrapprezzo tariffario temporaneo fino al 15% per un periodo massimo di 150 giorni, in presenza di problemi rilevanti di pagamenti internazionali e ha anche segnalato la volontà di aprire o intensificare percorsi istruttori sotto altre leggi commerciali che presuppongono indagini e procedure dedicate, come la Section 232 del Trade Expansion Act del 1962 in materia di sicurezza nazionale e la Section 301 del Trade Act del 1974 per pratiche commerciali ritenute scorrette.
Qui l’intenzione non è eludere la sentenza, semmai ricondurre la politica tariffaria entro canali legislativi alternativi, cioè entro deleghe più tipizzate e, almeno sul piano formale, più coerenti con l’idea di autorizzazione congressuale specifica.
Sul fronte delle intese già siglate, l’elemento più sensibile è l’accordo politico-commerciale raggiunto con l’Unione Europea nell’estate 2025, presentato come cornice di stabilizzazione delle relazioni tariffarie, con un assetto che, secondo le ricostruzioni pubbliche, include un tetto del 15% su una parte ampia delle esportazioni europee verso gli Stati Uniti d’America e regole differenziate per alcuni settori, mentre talune tariffe settoriali, come quelle su acciaio e alluminio, restano su binari distinti.
Dopo la pronuncia della Corte Suprema, le istituzioni europee hanno chiesto agli Stati Uniti “chiarezza” e hanno insistito sul principio che gli impegni assunti restano vincolanti sul piano politico e negoziale. La questione, quindi, non è soltanto se la sentenza faccia cadere il vecchio impianto tariffario emergenziale, ma se e come le nuove misure statunitensi, adottate su basi diverse, possano incidere sull’equilibrio dell’intesa del 2025 senza riaprire una spirale di contromisure e rinegoziazioni.
Prof. Daniele Trabucco – Costituzionalista
In collaborazione con: www.gazzettadellemilia.it

