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La procedura dell’obbligo a colpi di Decreti legge

Il presidente Mario Draghi continua imperterrito con i Decreti legge “costrittivi” per i cittadini. Riteniamo che i metodi intrapresi non costituiscano una soluzione alla pandemia ma che certamente ledono le libertà e i diritti sanciti dalla nostra Costituzione.

Ne parliamo con Vincenzo Baldini, professore ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale. Direttore del Laboratorio dipartimentale “Diritti fondamentali”. Direttore scientifico e responsabile della Rivista telematica “Diritti fondamentali”

L’obbligo di vaccinazione per gli over 50 è stato emesso con DL, quindi d’urgenza. L’art. 3 della Costituzione impone al legislatore norme che siano logiche e che abbiano un fondamento. Si può affermare che a tale norma manchi il principio della razionalità?

«Come è noto, il D.L. n. 1 del 2022 ha introdotto l’obbligo vaccinale per tutti i soggetti over 50, a prescindere dalle rispettive posizioni lavorative e condizioni di salute. In primo luogo, si percepisce in questa decisione una sorta di “cambio di strategia” dell’Esecutivo che, finora, aveva sancito l’obbligo vaccinale in considerazione della posizione professionale dell’obbligato (sanitari: art. 4, D.L. 44/2021; scuola, polizia locale etc.: art. 2, D.L. n. 172/2021). Sembra dunque si vada verso la direzione di una più ampia e immotivata generalizzazione dell’obbligo. Il tutto, peraltro, in una fase in cui, la sussistenza della pandemia -contestata da molti scienziati della medicina – è connotata dalla presenza di una variante (Omicron) a bassa o bassissima carica letale. In quest’ottica, la previsione dell’obbligo per gli over 50 e l’estensione del super green pass appaiono misure irragionevoli e sproporzionate, i cui effetti di ricaduta sull’andamento dell’economia nazionale già si mostrano tutt’altro che minimi. Né può replicarsi a tanto, invocando l’ammissibilità sul piano costituzionale dell’imposizione da parte dello Stato di trattamenti sanitari obbligatori (art. 32 c. 2 Cost.) giacché non esime il legislatore ordinario da un esercizio ragionevole del proprio potere discrezionale. Ciò, non è soltanto ai sensi dell’art. 3 Cost. ma, nel caso che ci interessa, della stessa previsione costituzionale che contempla tale possibilità. Nella specie, la decisione di imporre l’obbligo vaccinale dovrebbe corrispondere a un criterio di proporzionalità inteso soprattutto come adeguatezza, idoneità e necessarietà della misura costrittiva rispetto all’obiettivo perseguito. Al legislatore, dunque, non è dato in alcun caso di operare scelte arbitrarie (art. 28, l. n. 87/53) tanto più quando la scelta legislativa finisce per imporre il sacrificio di un diritto fondamentale, come avviene nel caso della libertà di autodeterminazione in materia di tutela della vita e della salute (art. 32 c. 1 Cost.) limitata dalla previsione dell’obbligo vaccinale. Quanto più la decisione legislativa impatta negativamente su diritti fondamentali, tanto più rigoroso dev’essere, in principio, il relativo controllo di ragionevolezza». 

Il vero scopo del super green pass è quello di consentire all’Agenzia delle Entrate di incrociare i dati dell’anagrafe vaccinale per scovare i no vax. Verrà emessa una sanzione direttamente esecutiva? Si potrà ricorrere al Giudice di pace?

«Onestamente, non so se ci siano o possano esservi scopi reconditi e ulteriori rispetto a quelli per i quali il super green pass è stato istituito e sulla cui legittimità costituzionale, peraltro, è ancora molto da discutere. In ogni caso, la nostra Carta costituzionale assicura sempre al singolo il diritto alla tutela giurisdizionale contro ogni atto della Pubblica Amministrazione, per la lesione di diritti soggettivi come anche di interessi legittimi (art. 113 Cost.)». 

Se tutti i milioni di no vax facessero ricorso al Giudice di pace, cosa accadrebbe? È possibile che essi rimandino i ricorsi alla Corte costituzionale?

«Non faccio l’indovino di professione e quindi non saprei dire. Dalle mie parti si dice che con i “se” e con i “ma” non si fa la storia. Occorre aspettare e vedere cosa accade».

La strategia per la multa da 100 euro. Con questo è stato stabilito un principio e un domani potrebbero proporre qualsiasi trattamento sanitario?

«Francamente, non ho pensato a strategie per eludere il pagamento della multa, qualora mi venisse irrogata. Ritengo valga molto di più la pena di impegnare il tempo a riflettere su un’eventuale contestazione della legittimità costituzionale del suo presupposto, vale a dire l’obbligo vaccinale over 50». 

Per poter lavorare c’è il ricatto del vaccino, potrebbe equipararsi a discriminazione e al reato di estorsione, secondo l’art. 629 del Codice penale?

«L’impiego di uno strumento pubblico autorizzatorio (gp-sgp) per lo svolgimento della prestazione di lavoro configura a ben vedere un’aberrazione costituzionale. Ancor di più, se l’autorizzazione consegua unicamente all’avvenuta vaccinazione o alla guarigione dal contagio. Qualunque siano le ragioni che inducono il Governo a perseguire con pervicacia tale strategia, questa non può dirsi congrua e non dissolve dubbi di arbitrarietà della scelta. Per chiarezza, vanno esplicitati ancora alcuni punti acclarati dalla scienza medica: 

1. Il vaccino non assolve ad una funzione di prevenzione dal contagio né, conseguentemente, di prevenzione della pandemia: anche vaccinati possono contagiarsi e possono risultare a loro volta contagiosi. 

2. Sulla sicurezza del vaccino, anche in merito a quanto sostenuto dalla giurisprudenza costituzionale, anche il Cons. di Giustizia amministrativa della Regione siciliana (ord.za 1272 del 2021) ha di recente manifestato quanto meno qualche perplessità. 

3. Per garantire la sicurezza sul lavoro avrebbero potuto essere assunte misure alternative, assicurando così la funzione di prevenzione. 

4. Sono pochi o pochissimi i Paesi che si collocano, insieme all’Italia, nel solco di tali strategie draconiane». 

Pochi giorni fa il TAR del Lazio ha emesso la sentenza con la quale ha accolto il ricorso del Comitato Cure Domiciliari Covid: «La “vigilante attesa e la somministrazione di Fans e Paracetamolo, si pone in contrasto con l’attività professionale così come demandata al medico nei termini indicati dalla scienza e dalla deontologia professionale». Tale sentenza può creare un precedente anche per l’obbligo vaccinale?

«Si, penso che questa decisione apra un varco quanto meno alle domande risarcitorie di chi ha subito la morte di persone care di cui sia accertata la connessione causale con il ritardo nel trattamento sintomatico del Covid-19 o di chi sia stato affetto da patologie anche gravi e non reversibili dovute al periodo di “tachipirina e vigile attesa”. Credo tuttavia che l’obbligo all’osservanza di un tale protocollo sanitario possa implicare risvolti di carattere penale a carico dell’organo ministeriale competente».   

Antonella Di Luzio

Fuori dal Silenzio

SatiQweb

dott. berardi domenico specialista in oculistica pubblicità

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