La riforma costituzionale sottoposta a referendum nel marzo 2026 modifica in profondità l’assetto dell’ordine giudiziario intervenendo su più disposizioni della Parte II, Titolo IV, della Costituzione.
Il suo contenuto essenziale può essere riassunto in tre scelte: la costituzionalizzazione delle “distinte carriere” dei magistrati giudicanti e requirenti; lo sdoppiamento dell’autogoverno in un Consiglio superiore della magistratura giudicante e in un Consiglio superiore della magistratura requirente, entrambi presieduti dal Capo dello Stato; l’istituzione di una Alta Corte disciplinare quale sede della giurisdizione disciplinare sui magistrati, sottraendo tale funzione al circuito tradizionale del CSM.
Ne deriva una trasformazione non marginale, poiché vengono ridisegnati i luoghi in cui si formano e si proteggono l’indipendenza interna, la responsabilità, l’organizzazione e, in ultima istanza, la stessa credibilità della giurisdizione.
È per questo che la formula “separazione delle carriere” risulta riduttiva. Le carriere attengono a percorsi, progressioni e mobilità. Qui, invece, ciò che viene separato è soprattutto l’ordine nella sua struttura di garanzia, con due centri di autogoverno e un nuovo vertice disciplinare.
Parlare di separazione delle magistrature restituisce la natura reale della revisione: una scissione della magistratura ordinaria in due poli istituzionalmente distinti, ciascuno con regole proprie di governo e di controllo, destinati a operare in un equilibrio inevitabilmente diverso da quello disegnato dai Costituenti.
Occorre, in via preliminare, collocare correttamente la questione sul piano del diritto costituzionale.
La separazione delle carriere, considerata in astratto, non costituisce un problema costituzionale necessario.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 37 del 2000, ha chiarito che la Carta non impone un modello rigido e che la disciplina delle funzioni e dei passaggi appartiene, nei limiti della ragionevolezza e delle garanzie di indipendenza, alla discrezionalità del legislatore. Questa premessa, proprio perché vera, rende ancora più esigente il giudizio sulla revisione: se la Costituzione non obbliga a separare, una revisione costituzionale dovrebbe offrire un disegno impeccabile, proporzionato e coerente.
Accade il contrario.
La riforma “Nordio” realizza una scelta rigida e difficilmente reversibile mediante strumenti tecnicamente inadeguati e forieri di conseguenze sistemiche non governate. Sotto il profilo logico e costituzionale, è una riforma pessima. Il principale argomento a favore del “sì” invoca la terzietà del giudice nel processo accusatorio, sostenendo che l’unità ordinamentale tra giudicanti e requirenti genererebbe una contiguità tale da indebolire l’imparzialità. L’argomento fallisce perché confonde una garanzia giuridica con una suggestione sociologica.
La terzietà non dipende dall’appartenenza a un medesimo ordine, bensì da regole e condizioni verificabili: incompatibilità, astensione e ricusazione, pienezza del contraddittorio, effettività della difesa, pubblicità e motivazione, disciplina della prova, sistema delle impugnazioni, qualità dell’organizzazione e delle risorse. Trasformare l’imparzialità in una proprietà “di appartenenza” significa ridurre il giusto processo a un riflesso identitario. È un passo indietro sul piano della razionalità costituzionale: la garanzia viene spostata dal metodo alla geometria istituzionale. Anche sul piano della proporzionalità la riforma appare impropria. Se davvero si volesse rafforzare la qualità del processo accusatorio, le misure decisive sarebbero prevalentemente ordinarie: tempi, carichi, strutture, disciplina della conoscenza degli atti, investigazioni difensive, investimenti. Qui, invece, si riscrive la Costituzione per intervenire sull’autogoverno e sulla disciplina.
La promessa processuale diventa la copertura di una ristrutturazione del potere giudiziario, con un salto di livello che non è giustificato da un nesso causale serio tra mezzi e fini. Il punto cruciale riguarda l’indipendenza. La riforma conserva formalmente la clausola dell’art. 104: la magistratura resta “ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”. Tale dato è incontestabile e va affermato senza reticenze. Proprio per questo, però, emerge il problema reale: l’indipendenza non vive nel lessico, vive nelle strutture che la rendono effettiva. Una revisione può lasciare intatto l’enunciato e indebolire i dispositivi che impediscono l’influenza esterna. La scissione dell’autogoverno, la rimodulazione delle modalità di composizione dei consigli e la creazione di un nuovo vertice disciplinare producono una conseguenza prevedibile: l’autonomia resta proclamata, mentre diventa più vulnerabile nella pratica, soprattutto per la magistratura requirente.
La separazione delle magistrature isola infatti il pubblico ministero in un proprio circuito istituzionale. Finché giudicanti e requirenti condividono un unico orizzonte ordinamentale e un autogoverno unitario, l’attacco all’indipendenza ha un costo altissimo, perché colpisce l’intera giurisdizione. Dopo la scissione, la pressione può diventare selettiva, concentrandosi sul polo naturalmente più esposto alla dialettica politica, cioè quello requirente, senza necessità di un conflitto aperto con la magistratura giudicante.
È in questa selettività che la riforma mostra la sua criticità più grave: non introduce formalmente una dipendenza, però rende più agevole l’insinuarsi di condizionamenti indiretti attraverso la gestione delle priorità, la leva organizzativa e la minaccia latente di interventi correttivi in sede attuativa. In questo quadro si colloca il tema del sorteggio, presentato come rimedio al correntismo.
L’argomento è fragile già per i laici, poiché il sorteggio è “temperato” dall’elenco formato dal Parlamento, con un evidente canale di influenza nella selezione della platea dei possibili componenti.
La questione decisiva, tuttavia, riguarda il sorteggio secco dei togati, celebrato come sterilizzazione delle correnti.
Le correnti non nascono dall’elezione in quanto tale; sono reti associative e culturali capaci di orientare informazioni, preferenze, leadership e decisioni di status. Eliminare l’elezione non elimina la rete, la rende meno visibile. Il correntismo, in un sistema di sorteggio secco, tende a spostarsi su tre livelli. Si sposta a monte, nel disegno delle regole di accesso al bacino dei sorteggiabili, che diventa il vero terreno di influenza.
Si sposta a valle, perché il consigliere estratto, privo di una investitura rappresentativa, è più bisognoso di supporto organizzativo e informativo, e chi dispone di strutture stabili è in grado di offrirlo orientando di fatto le scelte. Si sposta lateralmente, poiché l’estrazione casuale pesca comunque dentro un ambiente in cui le reti continuano a operare. Il sorteggio, dunque, non estingue il correntismo: lo trasforma, lo opacizza e riduce gli strumenti di responsabilità e trasparenza con cui lo si potrebbe contrastare.
Ne risulta un autogoverno meno legittimato e, proprio per questo, più fragile di fronte a pressioni esterne. La creazione dell’Alta Corte disciplinare completa l’impianto. Il potere disciplinare (sarà interessante, in caso di vittoria del sì, la discussione legislativa sulla tipizzazione degli illeciti disciplinari) è una leva che incide profondamente sullo status e sul clima di libertà interiore del magistrato.
Spostarlo fuori dal CSM, collocandolo in un organo nuovo, con composizioni e modalità di formazione che intersecano il circuito politico-istituzionale, significa aumentare la percezione e il rischio di un controllo “esterno” sul destino professionale. In un ordinamento costituzionale, la disciplina deve essere organizzata in modo da minimizzare il condizionamento e massimizzare l’affidabilità della garanzia.
Qui avviene l’opposto: si innesta un punto di pressione sistemica proprio nel settore più sensibile. Da questa combinazione discende l’esito che rende la riforma inaccettabile sul piano della razionalità costituzionale.
È vero che l’indipendenza resta formalmente intatta e che non viene scritto alcun assoggettamento del pubblico ministero alla politica. È altrettanto vero che la riforma costruisce condizioni nelle quali la soggezione può prodursi senza bisogno di proclami: isolamento della magistratura requirente, indebolimento della legittimazione dell’autogoverno, opacizzazione delle dinamiche interne, rafforzamento della leva disciplinare e apertura di varchi attuativi affidati alla maggioranza del momento.
La politica non deve impartire ordini per incidere, le basta poter orientare priorità, incentivi e percorsi. Una Costituzione non è fatta per facilitare queste dinamiche, bensì per renderle difficili. Il referendum non riguarda, in ultima analisi, una disputa terminologica o un dettaglio ordinamentale.
Riguarda la tenuta dell’idea costituzionale di giurisdizione: un potere che deve essere controllato, certamente, ma anche protetto, perché solo un giudice realmente indipendente può essere terzo. La riforma promette terzietà e produce vulnerabilità; dichiara di colpire il correntismo e lo rende più elusivo; conserva il principio dell’indipendenza e ne consuma i presupposti. Per questo, la scelta coerente con la logica della Costituzione è una sola: votare NO.
Prof. Daniele Trabucco – Costituzionlista
In collaborazione con: www.gazzettadellemilia.it
Foto copertina: immagine generata dall’AI







